Imprese in difficoltà: la composizione negoziata della crisi


La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa: che cos'è, come si svolge, quali possono essere gli esiti e quali i vantaggi per l'imprenditore?
Imprese in difficoltà: la composizione negoziata della crisi

Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa: che cos'è?

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è un nuovo rimedio stragiudiziale in vigore dal 15 novembre 2021, finalizzato a prevenire ed affrontare crisi aziendali.

L’impresa in stato di squilibrio economico-finanziario, ma che ha le potenzialità per rimanere nel mercato, può richiedere alla Camera di Commercio la nomina di un Esperto che la affianchi nelle trattative con i creditori, trattative finalizzate alla predisposizione di un piano di risanamento idoneo a superare la situazione di difficoltà. Durante le trattative l’imprenditore gestisce la propria impresa; al fine di assicurare il buon esito delle trattative e, quindi, la possibilità di superare la crisi, può beneficiare, richiedendole al Tribunale, di misure protettive del proprio patrimonio da eventuali iniziative dei creditori, quali azioni esecutive o cautelari.

Se con le trattative assistite dall’Esperto non si riesce a trovare un accordo con i creditori per risanare l’azienda, l’imprenditore può accedere a una nuova forma di concordato, il c.d. concordato liquidatorio semplificato.

 

Chi può accedere a questa procedura?

La procedura in esame può essere azionata dall'imprenditore, agricolo o commerciale, senza che questi debba avere particolari requisiti dimensionali o di esposizione debitoria "che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza". Presupposto oggettivo per accedere è, dunque, la "probabilità" di crisi e di insolvenza dell’impresa; secondo l’opinione dominante può accedere alla composizione negoziata anche l’impresa in uno stato già acclarato d’insolvenza, purché lo stesso sia reversibile. Vi deve essere, infatti, in ogni caso la prospettiva concreta di un risanamento dell’impresa.

 

Dove e come si presenta la domanda?

La domanda è presentata in Camera di Commercio tramite una piattaforma informatica nazionale attivata da Unioncamere. Il sito fornisce anche un test pratico preliminare che consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità di risanamento, dunque, rendendolo maggiormente consapevole in merito al proprio stato difficoltà.

Alla domanda telematica vanno allegati:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta

b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza

e) il certificato unico dei debiti tributari

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza

Specie per le piccole e medie imprese è consigliabile presentare l’istanza con l’ausilio di professionisti, legali e commercialisti, esperti della materia.

 

Quale iter ha la procedura dopo la presentazione della domanda? 

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, ricevuta la domanda dell'imprenditore, nei due giorni lavorativi successivi la comunica ad una Commissione costituita presso le Camera stessa. Tale Commissione nomina un Esperto, scelto all'interno di un elenco di soggetti con idonei requisiti di competenza e di indipendenza. Questi dopo aver letto i documenti allegati all'istanza, decide se accettare o meno l'incarico; se accetta l’incarico convoca senza indugio l'imprenditore per fare una prima valutazione sulla esistenza o meno di una ragionevole prospettiva di risanamento. Nel caso non veda tale prospettiva, né da notizia al Segretario generale della Camera di Commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata

In caso positivo, l'esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento, facilitando le trattative con l’imprenditore e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

L'incarico dell'esperto si considera concluso, sia che vi sia stato un esito positivo della procedura, sia che non vi sia stato, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina. L'incarico può proseguire per non oltre 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale, per la conferma di misura protettive (vedi infra) o per ottenere autorizzazione. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, al Giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

In qualsiasi momento  della procedura, se l’Esperto non ritiene più sussistente una concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, procede verso l’archiviazione.

 

Quali esiti può avere la procedura, al dì là della archiviazione?

Quando all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi le parti possono, alternativamente:

- concludere un accordo con uno o più creditori, se è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni
- concludere una convenzione di moratoria con rideterminazione delle scadenze dei crediti
- concludere un accordo sottoscritto dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti dei piani attestati di risanamento (senza necessità di attestazione).

In alternativa l’imprenditore può:

- domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
- predisporre un piano attestato di risanamento
- accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge sull'amministrazione straordinaria e sulla ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza
- soprattutto accedere, in assenza del buon esito delle trattative, al nuovo concordato liquidatorio semplificato.


Quali vantaggi può ottenere l’imprenditore da questa procedura? 

Questa procedura, oltre a rappresentare per l’imprenditore in difficoltà una nuova opportunità stragiudiziale di superare la situazione di crisi, presenta una serie di vantaggi.

a) L’imprenditore può avvalersi di misure protettive del patrimonio; dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Le misure protettive, tuttavia, devono essere oggetto di conferma da parte del Tribunale, il quale con apposita ordinanza ne fissa la durata, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni (prorogabile in certi casi non oltre altri 120 giorni).

Durante la procedura non può, inoltre, essere dichiarato il fallimento dell’impresa

b) Per quel che concerne la gestione dell'impresa, l'imprenditore mantiene il pieno controllo potendo compiere sia atti di ordinaria sia di straordinaria amministrazione: in caso di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti non coerenti con le trattative, grava sull'imprenditore l'obbligo di informare per iscritto l'esperto, il quale, se ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o alle trattative lo segnala. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; quando l'atto compiuto pregiudica i creditori, l'iscrizione è obbligatoria. 

c) Infine, nel caso in cui le trattative con i creditori non siano andate a buon fine, malgrado l’imprenditore nel corso delle stesse si sia comportato con correttezza e buona fede, questi può accedere al nuovo istituto del concordato liquidatorio semplificato che ha il vantaggio di non avere la previsione di alcuna votazione da parte dei creditori e alcuna percentuale minima di realizzo dei crediti.

 

Chi paga e quanto costa la procedura? 

Il compenso all’Esperto viene pagato dall’imprenditore. È calcolato o in base a una percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa, percentuale che scende progressivamente al salire dello scaglione dell’attivo; fino a 100.000 euro la percentuale è pari al 5%, poi da 100.000 euro fino a 500.000 euro scende all'1,25% e così via, proseguendo, dunque, con una crescente riduzione della percentuale man mano che l’attivo aumenta; il compenso complessivo dell'esperto non può essere inferiore a 4.000 euro. Se la trattativa si conclude con accordo, il compenso dell'esperto aumenta del 100%. Il compenso è liquidato in 500 euro quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.


Conclusioni

La composizione negoziata della crisi d’impresa è una procedura estremamente innovativa predisposta dal legislatore in un momento di difficoltà economica del paese, che ha lo scopo di preservare quelle imprese che, malgrado le difficoltà, hanno delle concrete possibilità di risanamento.

Si tratta di uno strumento destinato a essere inserito stabilmente nella legislazione italiana, che ha degli indubitabili vantaggi per l’imprenditore, specie per le PMI in difficoltà; queste, tuttavia, lo debbono utilizzare con cura e, dunque, con l’assistenza di professionisti  esperti in crisi di impresa.

Articolo del:


di Marco Zucchini

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