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L'adozione di persona maggiorenne


L'adozione di persona maggiorenne alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale
L'adozione di persona maggiorenne

L’adozione di persona maggiorenne riguarda un capitolo peculiare del diritto di famiglia, che è stato oggetto di innovazioni giurisprudenziali negli anni.

Vediamo le norme di riferimento, il procedimento e le riforme segnate dalle Corti.

Il quadro normativo

La fattispecie in esame è disciplinata dagli artt. 291 e ss. del codice civile.

L’art. 291 c.c. sancisce la possibilità di adozione di persona maggiorenne a condizione che l’adottante abbia trentacinque anni di età e che la differenza di età tra le parti sia almeno di diciotto anni, a pena di nullità. Ferma restando la differenza di età, in circostanze particolari che dovranno essere documentate, il Tribunale può autorizzare l’adozione anche qualora l’adottante abbia compiuto soltanto trent’anni.

Infatti, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2024, ha sancito il permesso al giudice di autorizzare l’adozione riducendo il divario minimo dei diciotto anni tra le parti qualora la differenza sia esigua e sussistano ovviamente motivate ragioni.

Bisogna considerare che inizialmente l’adozione del maggiorenne era stata prevista soltanto per coloro che non avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni consenzienti, affinchè potessero trasmettere il loro patrimonio; nel 1988 è però intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 557 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non prevedeva possibile l’adozione anche per coloro che avessero già discendenti maggiorenni e consenzienti.

Pertanto oggi l’adozione è concessa alle condizioni di cui sopra anche a coloro che hanno discendenti, ma non sarà possibile quando l’adottante abbia dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (Corte Costituzionale n. 245/2004).

Rimane fermo invece il principio per cui i figli non possono essere adottati ex art. 293 c.c..

Il procedimento

La domanda di adozione di persona maggiorenne si propone con ricorso avanti al Tribunale del luogo di residenza dell’adottante, che dovrà essere notificato all’adottando unitamente al decreto di fissazione udienza. E’ obbligatoria l’assistenza dell’avvocato anche per l’adottando.

In questa procedura diventa fondamentale il consenso dell’adottante e dell’adottando ai sensi dell’art. 296 c.c.

Diversamente per il coniuge non legalmente separato e per i genitori ancora in vita dell’adottando non è necessario il consenso ma l’assenso ex art. 297 c.c..

Le modalità per rendere il consenso e l’assenso sono disciplinate dall’art. 311 c.c., secondo cui il consenso dell’adottante e dell’adottando deve essere manifestato avanti al Giudice designato dal Presidente del Tribunale.

Diversamente, l’assenso del coniuge e dei genitori dell’adottando può essere manifestato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata.

In quest’ultimo caso, certamente più semplice e più economico, sarà possibile rendere la dichiarazione bollata presso gli uffici comunali il cui pubblico ufficiale ne autenticherà la firma, allegando la carta di identità. In alternativa, possono sempre rendere la dichiarazione direttamente davanti al giudice il giorno dell’udienza.

Il Giudice sentite le parti, verificata la sussistenza dei presupposti, sentito il pubblico ministero assume il provvedimento in composizione collegiale sotto forma di sentenza, la quale può essere impugnata avanti la Corte d’Appello.

Cosa succede al cognome dell’adottando?

L’adozione implica delle conseguenze sul cognome della persona.

L’adottando infatti, nell’atto costitutivo del giudizio può indicare la scelta relativamente ad anteporre o a post-porre il cognome dell’adottante rispetto al suo, possibilità non scontata.

Un tempo infatti, con l’adozione il cognome dell’adottante anticipava quello dell’adottando, oggi in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2023 del 04.07.2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 299 comma 1, c.c., nella parte in cui non consentiva, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambe le parti nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

Per questo in seguito alla pronuncia della Corte l’adottando ha diritto di scegliere in base alle sue preferenze.

Incombenze successive all’emissione della sentenza di adozione

Una volta adottata la sentenza che pronuncia l’accoglimento del ricorso di adozione, il Cancelliere trascrive la sentenza definitiva su apposito registro e la comunica all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato, ex art. 314 c.c.. Il provvedimento verrà poi trasmesso all’agenzia dell’entrate per la tassazione degli atti giudiziari.

In seguito a questi passaggi le parti potranno procedere a richiedere un nuovo rilascio dei documenti di identità e fiscali.

 

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