Normative per il contenimento da Covid-19: ultime novità


Con questo Decreto Legge è stata prevista la proroga dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
Normative per il contenimento da Covid-19: ultime novità

DL 221 del 24 dicembre 2021: stato di emergenza e mascherine

Con questo Decreto Legge non solo è stata prevista la proroga dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022, ma sono normati diversi nuovi obblighi, ad esempio con riferimento all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca.

E in particolare si indica l’obbligo di usare dispositivi di protezione di tipo FFP2:

  • in occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati);

  • per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;

  • su tutti i mezzi di trasporto.

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo del green pass rafforzato in varie realtà (piscine, palestre, musei, mostre, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale gioco).

DL 229 del 30 dicembre 2021: super green pass e quarantene

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;

  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

  • sagre e fiere;

  • centri congressi;

  • servizi di ristorazione all’aperto;

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

DL 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale, green pass e scuola

Il decreto introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.

La normativa indica che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato - rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 - per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione covid richiesta, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Il Decreto Legge estende poi ulteriormente l’obbligo di Green Pass base - si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore - a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi alla persona (come parrucchieri, barbieri, estetisti);

  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

Infine ci sono novità per la scuola, con particolare riferimento alla gestione dei casi di positività al Covid-19.

  • Scuola dell’infanzia: già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;

  • Scuola primaria (scuola elementare): con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

  • Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici, … ): fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Nuove norme sulla quarantena

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;

  • alle persone che sono guarite dal Covid-19 da 120 giorni o meno;

  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Infine, dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, anche se i tamponi continuano ad essere positivi, è possibile interrompere l’isolamento, con la validazione sul sistema Polis da parte del Dipartimento di Prevenzione o del Medico curante.

Articolo del:


di Giovanni Giannini

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