Notificazione del ricorso in Appello


La notificazione del ricorso può essere effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, ma con l’obbligo di depositarne copia presso la segreteria della CTP
Notificazione del ricorso in Appello
"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla CTR del Lazio, nel procedimento vertente tra M.P. e l’Agenzia delle Entrate, con Ordinanza del 13 maggio 2015 nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 la Corte" pronunciava la sentenza 30 maggio 2016, n. 121 - Pres. Grossi - Est. Coraggio.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Pertanto, l’appello alla Commissione Tributaria Regionale consente che la notificazione del ricorso può essere effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, ma con l’obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della CTP che ha pronunciato la sentenza impugnata, come previsto dal D. Lgs. n. 175 del 2014, mentre residua l’operatività nel solo caso di notificazione del ricorso effettuata con raccomandata R/R dalla parte che si difende personalmente.


Il D. Lgs. n. 175 del 2014 ha disposto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992, rendendo non più necessario, ai fini della ritualità della proposizione dell’appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, il deposito di copia dell’atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. La nuova disposizione si applica quindi ai soli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014, mentre per gli appelli proposti prima continua ad applicarsi la disposizione che prevede l’inammissibilità nel caso di omesso deposito di copia dell’appello presso la Commissione Tributaria Provinciale.

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di Avv. Pierluigi Diso

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