Obbligatoria la verifica in materia di sicurezza


Carcere per il committente che non verifica l’affidabilità dell’appaltatore in materia di sicurezza
Obbligatoria la verifica in materia di sicurezza
Le verifiche richieste da chi commissiona un`opera o un lavoro - ex art. 26 D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d`appalto o d`opera o di somministrazione) - non devono limitarsi alle capacità tecniche dell’appaltatore, ma si devono estendere anche all’affidabilità in termini di sicurezza, in quanto il committente è corresponsabile alla pari con l’appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche.
Tra l’altro il comma 2 del citato articolo stabilisce che "Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva
".

Infatti, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36268 del 27 agosto 2014, ha confermato la condanna a due mesi di reclusione per il responsabile della sicurezza di un’azienda committente in conseguenza di un infortunio occorso a un lavoratore dipendente dell’appaltatore.
Secondo la Cassazione tale "è una precisa regola di diligenza e prudenza che il committente di lavori dati in appalto è tenuto a seguire e, in particolare, l’obbligo di accertarsi che la persona alla quale affida l’incarico sia, non solo munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività che deve esserle commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa". Essa "svolge funzione integrativa del precetto penale che sanziona il reato di lesioni colpose, ponendo a carico del committente l’obbligo di garantire che anche l’impresa appaltatrice si attenga a misure di prevenzione della cui inosservanza lo stesso committente sarà chiamato a rispondere, ove fosse in grado di percepirne l’inadeguatezza".
Il committente non si deve limitare a valutare l’inadeguatezza della ditta appaltatrice di garantire la sicurezza dei lavoratori agli inizi dei lavori, ma, piuttosto anche nella fase di concreta esecuzione delle lavorazioni.

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di Dott. Matteo Mazzon

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