Sospensione rate mutuo e rimborso piccoli prestiti, cosa c'è da sapere


Misure di sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese a seguito del Decreto attuativo Cura Italia
Sospensione rate mutuo e rimborso piccoli prestiti, cosa c'è da sapere

 

L’influenza da Coronavirus ha segnato un momento di stallo nell’economia italiana danneggiando diversi settori trainanti e colpendo molte categorie di lavoratori. Tra gli strumenti messi a disposizione dal Governo per fronteggiare l’emergenza è di particolare interesse la misura di sostegno di sospensione del mutuo alle famiglie ed ai lavoratori e sospensione di mutui e prestiti alle famiglie ed autonomi.

Ma vediamo in dettaglio cosa è cambiato a seguito Decreto Attuativo Cura Italia (art.54) firmato dal Ministro Gualtieri, che ha integrato la disciplina del Fondo Solidarietà (cd. fondo Gasparrini) prevedendo per i titolari di un mutuo d’acquisto per la prima casa in situazioni di temporanea difficoltà (previste dal regolamento) il diritto di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a un anno e mezzo.

Per effetto delle nuove norme, chi ha contratto un mutuo per finanziare l’acquisto della propria abitazione potrà sospendere i pagamenti fino a 18 rate purché sia:

-  un lavoratore che ha subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno il 20% negli ultimi 30 giorni (rientrano anche coloro che il lavoro lo hanno perso anche se con contratto a tempo determinato, parasubordinato);

- libero professionista o lavoratore autonomo che, previa autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, dichiari di aver avuto una riduzione del fatturato del 33% rispetto al trimestre del 2019.

Tra le novità introdotte dal decreto: non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il fondo di solidarietà ripaga alla banca il tasso contrattualmente statuito con esclusione dello spread. La domanda deve essere fatta con apposito modulo e proposta alla banca. Entro 10 giorni la banca dovrà inviare telematicamente la domanda alla Consap che risponderà entro 15 giorni. Pertanto vanno calcolati almeno 25 giorni lavorativi. La domanda sarà rifiutata se il richiedente usufruisce per altre misure per la sospensione del mutuo, agevolazioni pubbliche o per l’aver stipulato un’assicurazione a copertura rischio.  

 

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di Avv. Gennaro Errico

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