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Sovraindebitamento e prescrizione delle cartelle Agenzia Riscossione


La L. 3/2012 ha introdotto procedure di risoluzione del debito erariale che devono essere coordinate con la prescrizione delle cartelle di pagamento per l'esdebitazione
Sovraindebitamento e prescrizione delle cartelle Agenzia Riscossione

 

La legge n. 3/2012, rubricata come “disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (conosciuta anche come “legge anti-suicidi”), ha introdotto nel nostro Ordinamento giuridico una disciplina di risoluzione delle situazioni di indebitamento relative al soggetto c.d. non fallibile ovvero l’imprenditore che non supera le soglie di fallibilità di cui all’art. 1 L.F. (sia esso in forma societaria, ditta individuale o artigiano), il consumatore, il libero professionista e le imprese agricole.

Le procedure previste dalla citata legge sono di tre tipologie differenti: accordo di composizione della crisi (concordato minore nel nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza), piano del consumatore (dedicata al soggetto non imprenditore o che ha assunto obbligazioni senza alcuna connessione ad una attività d’impresa) e liquidazione del patrimonio.

Le tre procedure presentano caratteristiche differenti, sia in termini di presupposti che di effetti pratici dal punto di vista della futura esdebitazione.

Tuttavia l’elemento che, secondo l’esperienza, spesso accumuna le procedure di sovraindebitamento è la presenza di un debito nei confronti dell’Erario, sia esso debito verso l’Agenzia delle Entrate o verso l’INPS, tanto in fase amministrativa quanto in fase di riscossione sotto forma di cartelle di pagamento.

Per tale ragione è di fondamentale importanza valutare e gestire il debito erariale nella maniera corretta, analizzato nel dettaglio l’eventuale intervenuta prescrizione delle pretese creditorie risultanti in favore degli Enti.

Alla luce di ciò ci si chiede: qual è l’effetto della prescrizione nelle procedure di sovraindebitamento? La risposta è essenzialmente legata a due aspetti. Il primo è la necessità di fornire nel piano di ristrutturazione, sia esso proposta di accordo, piano del consumatore o ricorso per liquidazione del patrimonio, una rappresentazione fedele del debito esistente ed esigibile da parte dei creditori e il secondo è il raggiungimento dell’omologa dell’accordo o del piano e della definitiva esdebitazione.

Se il primo punto risulta di facile comprensione (anche per il principio che vuole il rispetto della par conditio creditorum), il secondo risulta più complesso.

Infatti per quanto concerne le procedure di accordo di composizione della crisi e piano del consumatore l’esdebitazione si determina con il provvedimento di omologa da parte del Tribunale e la determinazione del corretto debito (in termini di importo) incide sul raggiungimento delle maggioranze – per la procedura di accordo – e sulla convenienza – per il piano del consumatore. Per quanto concerne invece la procedura di liquidazione del patrimonio il corretto ammontare del debito erariale ha riflessi sul raggiungimento dei requisiti per l’esdebitazione (cioè annullamento del debito non pagato).

Fatta questa disanima consideriamo quindi gli aspetti relativi alla prescrizione del debito erariale.

Le pretese creditorie dell’Agenzia delle Entrate (quindi per intenderci IRPEF, Addizionali, IRES, IVA) sono soggette ad un termine di prescrizione di 10 anni, termine questo che decorre dal momento in cui la pretesa può essere fatta valere ovvero dalla notifica della cartella di pagamento o dai successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento dell’Agenzia Entrate Riscossione – ex Equitalia – o pignoramenti). È bene evidenziare comunque che parte della giurisprudenza tributaria di merito ha riconosciuto, anche per le imposte sopra indicate, un termine di prescrizione di 5 anni sancendo il seguente principio “i crediti tributari fatti valere con le cartelle di pagamento oggetto di appello (IRPEF, IRAP; IVA, Addizionali, Sanzioni e interessi) non prevedono la prescrizione ordinaria decennale ma una prescrizione più breve (quadriennale o quinquennale per gli avvisi di accertamento relativi ad imposte sui redditi ed IRAP o IVA, quinquennale per le sanzioni)” (così CTR Lazio 14 marzo 2017 n. 1229 che richiama S.U. 23397/16, CTR Lazio 7 marzo 2017 n. 1050, CTP Savona 24 febbraio 2017 n. 129 e CTP Toscana 26 settembre 2017 n. 2224).

Ad ogni modo, per quanto concerne le sanzioni e gli interessi (che spesso assumo un importante valore nominale in particolare per l’IVA), il termine di prescrizione riconosciuto dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione è di 5 anni (Ordinanza n. 20955 depositata il 1 ottobre 2020 che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartelle di pagamento, ciò sulla scorta dell’art. 20 comma 3 del D.lgs. 472/1997 che sancisce come “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e dell’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. confermando così anche Cass. 27 novembre 2019 n. 30901).

Le pretese creditorie contributive e assicurative, quindi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, sono soggette ad un termine di prescrizione di 5 anni, così come previsto per legge. E’ assolutamente rilevante valutare il decorso di tale termine in quanto tale forma di prescrizione assume carattere estintivo indisponibile da parte degli Enti, in considerazione anche del principio di irricevibilità da parte dell’INPS dei contributi prescritti.

Consci di come la prescrizione opera, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento sarà opportuno trasmettere agli Enti una formale istanza di autotutela chiedendo l’annullamento d’ufficio delle pretese prescritte, allegando poi tale istanza al ricorso da depositare in Tribunale.

Non solo, in molte occasioni, valutata e accuratamente esaminata la documentazione, potrebbe essere opportuno notificare un ricorso tributario ovvero un ricorso al giudice del lavoro, a seconda delle pretese erariali considerate prescritte, chiedendone l’annullamento.

Sia istanza di autotutela che ricorso tributario, qualora siano maturati i presupposti della prescrizione, sono quindi tali da assumere importanti risvolti sulla futura esdebitazione del sovraindebitato, che quindi potrà con maggior convinzione ambire alla liberazione dai debiti.        

 

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