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Voluntary Disclosure


Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove norme che favoriscono il rientro dei capitali dall’estero
Voluntary Disclosure
Dopo che il 4 dicembre scorso il Senato ha approvato in via definitiva la Legge 186/2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2014 - Serie Generale), è ora possibile capire cosa prevede la nuova normativa che ha introdotto in Italia la "voluntary disclosure" finalizzata alla "pacificazione fiscale" tra contribuenti ed Erario a iniziativa del contribuente stesso.
Inizialmente destinata esclusivamente alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali che detengono attività e beni finanziari all’estero non dichiarati, la voluntary disclosure è stata poi estesa anche a chi detiene capitali "nascosti" in Italia.
A differenza degli scudi fiscali varati negli anni scorsi dall’allora ministro Tremonti (nel 2001, nel 2003 e nel 2009) in cui il rientro dei capitali era coperto dall’anonimato e, dunque, non avrebbe comportato eventuali e nuovi accertamenti fiscali, la voluntary disclosure non offre lo stesso vantaggio, ma consente all’evasore fiscale di regolarizzarsi pagando ciò che è dovuto in un’unica soluzione o al massimo in tre rate, aumentato delle sanzioni in forma ridotta, e godendo dell’esclusione della punibilità per i reati penali di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, riciclaggio e del neo-reato di autoriciclaggio introdotto proprio dalla Legge 186/2014 (di cui agli artt. da 2 a 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000, gli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale).
Entro il 30 settembre 2015 sarà dunque possibile aderire alla procedura della voluntary disclosure per le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014. Non sarà, al contrario, possibile attivare la procedura se la violazione è già stata contestata a fronte di ispezioni, accessi e verifiche da parte del Fisco. Ugualmente, si perderà il diritto all’esclusione della punibilità se, entro i termini previsti, non si verserà quanto dovuto a fronte del procedimento di pacificazione fiscale. Inoltre, l’esclusione della punibilità è riferibile esclusivamente per i capitali dichiarati tramite la voluntary disclosure.
La nuova normativa sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" finalizzato all’emersione dei capitali all’estero è ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2015 e si racchiude principalmente negli artt. 5-quater (Collaborazione volontaria), 5-quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria) e 5-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria) del D.L. n. 167/1990 (convertito dalla Legge n. 227/1990), così come sono stati inseriti dall’art. 1 della Legge 186/2014.
Entrando nel vivo della normativa, possono essere regolarizzate le "violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta". Il contribuente che vuole aderire alla voluntary disclosure, assistito da un professionista, deve trasmettere all’ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi), direttamente o tramite raccomandata A/R, un’istanza debitamente compilata e completa di tutti i documenti necessari per individuare la totalità dei capitali detenuti all’estero a diverso titolo - anche in maniera indiretta o per interposta persona - e l’ammontare di quanto dovuto aumentato degli interessi e delle sanzioni.
Come si è detto, le sanzioni sono ridotte e ciò è una delle agevolazioni della collaborazione volontaria. Si parla delle sanzioni legate alla violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, che si estrinseca nella compilazione del quadro RW in sede di dichiarazione dei redditi e che consente di monitorare gli scambi di redditi e capitali con l’estero. Il comma 4 dell’art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990, prevede due trattamenti differenti a seconda che i capitali siano detenuti all’estero in Paesi "collaborativi" (Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) o in Stati a "fiscalità privilegiata" (Paesi Black List). Inoltre, sono previste riduzioni differenti sulle sanzioni anche a seconda del verificarsi di alcune condizioni.
Il comma citato, infatti, prevede che le sanzioni siano pari alla metà del minimo edittale (quindi pari all’1,5% nel caso di Paesi collaborativi e 3% nel caso di Paesi a fiscalità privilegiata) se:
a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o aderenti al SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con il nostro Paese
b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute
c) se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono
detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, controfirmata dall'intermediario finanziario estero.
Al verificarsi di condizioni diverse, le sanzioni sono pari a 3/4 del minimo edittale e, dunque, sono pari a 2,25% nel caso di Stati White List e a 4,25% nel caso di Paesi Black List.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni dovute per violazioni tributarie sulle altre imposte, la riduzione della sanzione è pari a un quarto del minimo edittale, che può arrivare a 5/6 nel caso in cui il contribuente aderisca all’invito di comparizione dell’amministrazione finanziaria conseguente alla trasmissione dell’istanza e paghi quanto dovuto entro i 15 giorni precedenti al confronto. Se, invece, il contribuente definisce il quantum debeatur (cioè quanto dovuto) in accordo con il Fisco, allora le sanzioni si riducono di 2/3.
Ultima precisazione che riguarda il pagamento: non è possibile compensare il debito con il Fisco con eventuali crediti fiscali.

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