Abbandono del tetto coniugale


Quando l’allontanamento dalla casa coniugale rappresenta una violazione
Abbandono del tetto coniugale

Sono molti i casi in cui uno dei partner, sposati o conviventi che siano, decidono di allontanarsi dalla casa coniugale o dalla casa in cui si convive a causa di un rapporto fortemente in crisi e non più recuperabile (almeno nel breve periodo).
Sono altrettanti i casi in cui uno dei partner viene bruscamente allontanato contro la propria volontà. In entrambe le tipologie di situazioni, quando si può parlare di abbandono del tetto coniugale che, in sede di separazione, può avere conseguenze penali e civili?

Innanzitutto va detto che i due casi sopra esposti (l’allontanamento volontario e l’allontanamento forzoso) sono molto differenti. In caso di allontanamento forzoso, addirittura, il coniuge o il convivente che caccia l’altro partner rischia di compiere il reato di violenza privata e il coniuge/partner cacciato ha il diritto di rientrare nella casa coniugale o dove si conviveva indipendentemente da chi sia il proprietario. Infatti, il coniuge cacciato di casa può fare ricorso sulla base dell’art. 1168 del codice civile per riottenere la reintegrazione del possesso dell'abitazione.
Il citato articolo, infatti, afferma che "Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità (...)".
La Corte di Cassazione, inoltre, con la sentenza n. 40383/2012, ha previsto anche conseguenze penali: il coniuge che caccia il partner di casa può incappare nel reato di violenza privata.

Altro caso è quello in cui il coniuge o il partner si allontana da casa spontaneamente. Andarsene via di casa potrebbe significare commettere l’illecito dell’"allontanamento del tetto coniugale", violando gli obblighi della coabitazione e dell’assistenza morale ed economica del partner.
Da questo punto di vista, allontanarsi dal tetto coniugale potrebbe essere un illecito civile, con la conseguenza di vedersi imputato l’addebito in sede di diritto all’assegno di mantenimento, e un illecito penale, poiché si violano gli obblighi di assistenza familiare.

Ci sono situazioni, però (di crisi, certo!) che scongiurano la fattispecie dell’abbandono del tetto coniugale. La legge, infatti, consente l’allontanamento da casa quando:
- la convivenza è diventata impossibile a causa del comportamento dell’altro (continui litigi, violenze, umiliazioni, ecc...)
- quando il rapporto tra i coniugi o conviventi è in una fase di crisi consolidata. L’allontanamento, quindi, non sarebbe la causa della crisi, ma piuttosto una conseguenza ineluttabile del rapporto ormai finito
- se è già stata depositata in Tribunale una domanda di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.

Attenzione, però, che l’onere della prova spetta a chi si allontana di casa. Ciò significa che occorre dimostrare che si è lasciata la casa coniugale per una delle ragioni sopra elencate. Provarlo potrebbe non essere così semplice. Per questo, nel caso ci si trovi in una situazione simile è meglio ponderare i passi legali da compiere con cautela ed è consigliabile farsi assistere da un avvocato. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

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