Abbandono tetto coniugale: addebito separazione se non si prova giusta causa


Cassazione: chi abbandona il tetto coniugale deve fornire la prova della giusta causa se vuole evitare l’addebito della separazione
Abbandono tetto coniugale: addebito separazione se non si prova giusta causa

Con la recente ordinanza 1785/2021 delle Sesta Sezione Civile depositata il 28 gennaio scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di provare la giusta causa dell’abbandono del tetto coniugale per evitare che venga addebitata la separazione.

Dunque, mentre il coniuge “abbandonato” deve semplicemente dimostrare l’allontanamento dell’altro, chi esce di casa ha l’onere di provare che la scelta è stata dovuta alla sopravvenuta intolleranza della convivenza.

Inoltre, a nulla serve dimostrare di aver comunque tentato di mantenere i rapporti con i figli per evitare l’addebito, poiché ciò non esclude l'irreversibilità dell'abbandono e, tra l’altro, non rileva ai fini dell’addebito.

 

 

 

Abbandono del tetto coniugale e addebito separazione

Il caso che la Suprema Corte si è trovata a dirimere è quella di una donna che, a fronte dell’abbandono del tetto coniugale, si è vista addebitare la separazione e rigettare le domande di natura economica da parte del Tribunale.

La donna, successivamente, ha proposto appello al giudice di seconde cure che, però, ha confermato parzialmente la sentenza di primo grado, convalidando l’addebito e le richieste economiche, ma modificando la ripartizione delle spese di lite.

A fronte di tale sentenza della Corte d’Appello, la donna ha proposto ricorso in Cassazione sollevando tre motivi.

 

 

Addebito separazione per abbandono tetto coniugale: onere della prova

Con il primo motivo di ricorso, la donna ha sostenuto che la Corte di Appello le ha addebitato la separazione per essersi allontanata dal proprio domicilio in violazione del principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 25966 del 2016 secondo il quale “il coniuge che richieda pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione inputata e l’intollerabilità della convivenza, gravando invece sull’altra parte la prova della giusta causa".

Per gli ermellini tale motivo di ricorso è infondato poiché le decisioni dei giudici di prime e seconde cure sono conformi alla giurisprudenza della Cassazione.

Infatti, spiegano i giudici, in base all’orientamento costante, il volontario abbandono della casa coniugale costituisce la violazione del dovere di convivenza e ciò “è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione” a meno che non si provi che l’allontanamento sia stato determinato “dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (…)”.

Dunque, in relazione all’onere della prova nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l’addebito all’ex partner deve solamente provare l’allontanamento dal domicilio di quest’ultimo, mentre il coniuge che si è allontanato deve dimostrare, per evitare l’adebito, il nesso causale tra abbandono e intollerabilità della convivenza.

Questo è il costante orientamento della Corte di Cassazione e, quindi - affermano gli ermellini – “La sentenza richiamata in ricorso, la n. 25966 del 15/12/2016, non vale ad affermare un diverso principio”.

 

 

L’irreversibilità dell’abbandono del tetto coniugale

Con il secondo motivo di ricorso, la donna ha sostenuto che la Corte di Appello ha omesso di valutare se l’allontanamento dalla casa coniugale potesse essere classificato come “abbandono del tetto coniugale”.

Ciò, secondo la ricorrente, poiché:
•    la Corte di Appello aveva omesso di accertare la irreversibilità dell’allontanamento;
•    la Corte di Appello non aveva valutato il fatto che lei aveva comunque mantenuto un rapporto con i figli a cui aveva lasciato il nuovo recapito telefonico una volta lasciata la casa familiare.

Anche in questo caso, però, gli ermellini hanno ritenuto il motivo inammissibile poiché l'aver mantenuto un contatto con i figli non rileverebbe e non sarebbe decisivo “ai fini di una diversa determinazione di merito in punto di addebitabilità della separazione".

Infine, per completezza di informazione, con il terzo motivo di ricorso la donna ha contestato la ripartizione delle spese di lite e, in questo caso, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato illustrando i due principi da seguire in tema di regolamentazione delle spese di lite.

 

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