Abusi edilizi, multa o demolizione?


Consiglio di Stato: la valutazione va fatta solo dopo l’ordine di demolizione
Abusi edilizi, multa o demolizione?

Prima di sanare un abuso attraverso una multa, l’amministrazione competente deve emettere un ordine di demolizione e solo successivamente, in sede procedimentale, valutare se, nel caso specifico, richiedere soltanto una sanzione pecuniaria per sanare la situazione.

 

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza 5128/2018 del 31 agosto 2018.

 

I giudici hanno affermato che “la repressione di abusi edilizi costituisce un atto vincolato, la cui motivazione soddisfa i requisiti di legge anche quando si riduce all’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, risultando superflua ogni specifica comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati coinvolti o sacrificati”. Ovvero, l’abuso edilizio deve sempre essere punito attraverso la sua eliminazione, ma soltanto nel caso in cui la demolizione avvenga con pregiudizio della parte eseguita in conformità, allora si può ricorrere a una sanzione pecuniaria.

 

A tal proposito va citato l'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che recita: “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente

o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.

 

I giudici di Palazzo Spada hanno, quindi, chiarito che la norma va interpretata nel senso prima il Comune competente deve emettere l'ordine di demolizione e solo nel caso in cui la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità si applica la sanzione. Ma ciò può essere valutato solamente nel corso della fase esecutiva del procedimento, durante il quale si valuta il singolo caso.

 

Nel caso specifico, il Comune aveva respinto la richiesta di condono del ricorrente che aveva ampliato un immobile e intimato la demolizione e il Tar aveva dato ragione all’amministrazione pubblica. L’uomo, poi, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che ha confermato l’ordine di demolizione visto che il ripristino dello stato dei luoghi poteva avvenire senza danneggiare la costruzione precedente.

 

Ma come si è già detto, abuso non significa automaticamente demolizione poiché occorre valutare il singolo caso in modo da verificare se ci siano o meno rischi per la struttura precedente e conforme. Per saperlo, però, è consigliabile affidarsi a un professionista. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

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