Abuso edilizio e doppia conformità


Il principio della doppia conformità è l’unico presupposto per ottenere il permesso di costruire in sanatoria
Abuso edilizio e doppia conformità

L’attuale normativa in ambito edilizio prevede un solo caso in cui è possibile regolarizzare un abuso in maniera ordinaria, ovvero senza che si aderisca a un eventuale condono edilizio. E tale caso avviene quando si rispetta un determinato presupposto: il principio della doppia conformità.

 

Cos’è il principio della doppia conformità

Con il principio della doppia conformità il legislatore ha previsto che per ottenere il permesso di costruire in sanatoria occorre provare che vi fosse la conformità edilizia e urbanistica sia al momento della costruzione dell’opera e sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

La doppia conformità, dunque, si riferisce alla doppia verifica di rispetto delle norme urbanistiche nei due momenti differenti. In mancanza di una sola delle due conformità non è possibile ottenere il titolo abilitativo in sanatoria.

In pratica, il legislatore ha previsto, in maniera ordinaria, la possibilità di sanare un abuso soltanto laddove questo sia di natura “formale”, ovvero non si sia richiesto o presentato un titolo abilitativo al Comune di competenza, ma non “sostanziale”, cioè quando la natura dell’abuso escludeva la possibilità di ottenere un titolo abilitativo (come ad esempio se si costruisce su un terreno non edificabile).

 

La doppia conformità nel Testo unico dell’edilizia

Il principio della doppia conformità è sancito dall’art. 36 del Testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380), che raccoglie i dettami generali e fondamentali in ambito edilizio.

La norma citata recita: “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (…), o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini (…), e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Il principio della doppia conformità non è derogabile ed è stato pensato dal nostro legislatore proprio per evitare possibili richieste di sanatorie in tempi successivi che riguardano opere che al momento della costruzione non avrebbero ottenuto la conformità urbanistica.

Se così non fosse, si potrebbe in qualche modo incentivare l’abusivismo poiché, si potrebbe costruire un opera che presenta irregolarità per poi aspettare una normativa più favorevole per presentare la domanda di sanatoria.

Per chiarire il concetto con un caso concreto si può pensare a una casa costruita abusivamente su un terreno non edificabile e, quindi, senza il permesso di costruire. Ipotizziamo, poi, che qualche anno più tardi, il nuovo piano regolatore del Comune preveda che il terreno diventi edificabile.

Il legislatore, con la doppia conformità, esclude che il proprietario di casa possa presentare, una volta modificato il piano regolatore, un’istanza di accertamento di conformità e possa ottenere una sanatoria.  

 

Per sapere si sia possibile sanare un abuso in via ordinaria e rispettando il principio della doppia conformità è consigliabile affidarsi a un geometra esperto. Cercate nel nostro sito quello più vicino a voi. Il primo contatto in studio è gratuito!

 

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