Accertamenti: la morsa degli studi di settore


La vittoria giuridica di alcuni imprenditori di Gallipoli mostra i limiti degli accertamenti tributari basati sugli studi di settore
Accertamenti: la morsa degli studi di settore

E’ datata il 22 gennaio 2014 la sentenza n° 46 emessa dalla Commissione Tributaria di Lecce che sicuramente farà discutere se non rappresentare un vantaggioso precedente per le migliaia di professionisti e piccole imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. Si, perché il tribunale tributario ha accolto il ricorso di alcuni imprenditori edili di Gallipoli che avevano richiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento che gli erano stati notificati dall’Agenzia delle Entrate perché basati esclusivamente sulle elaborazioni statistico-matematiche degli studi di settore senza considerare altri elementi e documenti indicativi dell’effettivo importo dovuto sulla base della reale contabilità societaria. In parole semplici, gli imprenditori gallipolini si sono visti notificare gli avvisi di accertamento perché i ricavi o i compensi dichiarati erano inferiori a quelli previsti dagli studi di settore e, di conseguenza, quanto pagato effettivamente all’Erario era, secondo l’Agenzia delle Entrate (sempre in base a tali studi) inferiore a quanto dovuto dagli imprenditori. I legali degli imprenditori pugliesi, che hanno avuto la meglio sull’amministrazione finanziaria, hanno dimostrato che la differenza tra quanto dichiarato e quanto calcolato dagli studi di settore non era così ampia da legittimare un accertamento. Il comma 3 dell’art. 62-sexies del D.L. n° 331 del 1993, infatti, dispone che per legittimare un accertamento basato sugli studi di settore, si deve verificare una grave incongruenza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dagli studi in questione. Ma cosa si intende per grave? Come quantificare il termine grave? L’incongruenza non può essere considerata come grave per il semplice fatto che esista un disallineamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti dagli studi di settore. L’art. 2729 del codice civile sulle presunzioni semplici dispone che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non può ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”. E’ evidente che nella soggettività della valutazione del giudice tributario, è importante per il contribuente affidarsi a un legale esperto in materia che possa dimostrare la mancanza del requisito della gravità. Inoltre, la Corte di Cassazione, nella sentenza n°2891 del 2002, afferma che gli studi di settore possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate come strumento per l’accertamento analitico-induttivo in base all’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/73, ma occorre anche il supporto di altri indizi da valutare in un contraddittorio. Sulla stessa linea è anche la sentenza successiva della Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite n° 26635 del 2009 in cui si afferma che “la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento)". Quindi, è importante sottolineare come il solo requisito della gravità non basta. Se l’Ufficio tributario, in sede di accertamento basato sugli studi di settore, omette di invitare il contribuente a comparire in contraddittorio per poter fornire dati e documenti in sua difesa, il relativo atto di accertamento è da considerarsi nullo. Nel caso in cui, però, il contribuente resti inerte, cioè non risponda all'invito al contraddittorio in sede amministrativa e, quindi, non fornisca quegli indizi utili a determinare la reale situazione contabile, l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards degli studi di settore.
Avviso di accertamento, studi di settore, incongruenza grave, invito al contraddittorio, gravi indizi: è un linguaggio strettamente legale, di difficile comprensione se non si è supportati da un avvocato competente in materia che sia in grado di difendere il contribuente di fronte alle pretese tributarie ritenute illegittime o inesatte (per saperne di più potete leggere l’articolo pubblicato nel nostro sito "Avviso di accertamento tributario: come difendersi").

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