AdE-Riscossione, le garanzie del contribuente


Vediamo quali sono le garanzie del contribuente dopo l’abolizione di Equitalia e il debutto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
AdE-Riscossione, le garanzie del contribuente

Dal 1° luglio, ormai è noto, Equitalia è stata abolita e al suo posto c’è un apposito ufficio interno all’Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione. La differenza, notevole, è che mentre Equitalia era un soggetto terzo rispetto al Fisco di natura privatistica, il nuovo ufficio Agenzia delle Entrate - Riscossione è a tutti gli effetti un ente pubblico economico.

Ciò significa che Agenzia delle Entrate - Riscossione può accedere ai dati dei conti correnti, all’anagrafe tributaria e al database dell’Inps. Come accadeva anche con Equitalia, il contribuente poteva vedersi pignorare il conto corrente bancario senza previa autorizzazione del giudice. Eppure, dato che Agenzia delle Entrate - Riscossione ha maggiori poteri, può conoscere preventivamente dove si trovano i risparmi del contribuente e a quanto ammontano, a quanto ammonta il suo stipendio o la sua pensione, o ancora se ha diritto all’indennità e procedere con il pignoramento laddove ci siano le risorse finanziarie del contribuente. Resta, inoltre, inalterato il potere dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione di ricorrere al fermo amministrativo sulle auto, con conseguente divieto per il proprietario di guidare il mezzo finchè non viene saldata la cartella esattoriale.

Ma con il passaggio da Equitalia ad Agenzia delle Entrate Riscossione, le garanzie del contribuente sono variate?
No. Sono rimaste le stesse. Vediamo quali sono.
1. L’AdE Riscossione non può pignorare la prima casa del contribuente, sempre che si tratti dell’unico immobile di sua proprietà adibito a civile abitazione in cui sia fissata la residenza e che non sia accatastata come A/8 o A/9.
2. Per quanto riguarda le soglie di pignoramento sullo stipendio, salario, pensione o altre indennità sono pari:
- fino a un decimo per debiti che ammontano fino a 2.500 euro
- fino a un settimo per debiti che ammontano da 2.501 a 5 mila euro
- fino un quinto per debiti che ammontano a oltre 5mila euro
3. Il denaro depositato presso il conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio può essere pignorato per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale;
4. La pensione erogata dall’Inps può essere pignorata per la parte eccedente all’assegno sociale aumentato di un mezzo secondo le soglie citate nel punto precedente
5. L’AdE Riscossione non può ipotecare la casa del contribuente se il debito è inferiore a 20mila euro;
6. L’AdE Riscossione non può pignorare la casa del contribuente per debiti inferiori a 120mila euro, a patto che il valore di tutti gli immobili posseduti dal contribuente stesso non superi 120mila euro. Se, inoltre, la casa è una prima casa, questa non può essere pignorata se si verificano le condizioni del primo punto

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