Adozione, quali sono i requisiti?


Oggi l’adozione è permessa solo alle coppie legate dal vincolo del matrimonio da almeno tre anni
Adozione, quali sono i requisiti?

In tempi di unioni civili e di stepchild adoption val la pena riassumere cosa prevede ad oggi la legge in merito alle adozioni.

A riformare l’istituto dell’adozione è stata la Legge n.184 del 4/5/1983, a cui sono seguite le leggi 149/2001 e 219/2012.
Con la prima legge citata (L. 184/1983) sono state introdotte rilevanti modifiche tra cui:
- l’eliminazione della distinzione tra adozione ordinaria e adozione speciale
- l’eliminazione dal codice civile della disciplina delle adozioni dei minori che è ora regolata dalla legge speciale
- la regolamentazione della cosiddetta adozione internazionale, che ha subito successive modifiche con la L. 476/1998
Con le successive leggi sono state integrate o modificate le caratteristiche dell’istituto dell’adozione.

Ma quali sono i criteri per adottare un minore?
La legge prevede alcuni requisiti soggettivi specifici per chi intende adottare un minore (adottanti) e per chi viene adottato (adottando).Parlando degli adottandi, innanzitutto l’adozione è riservata alle coppie e non ai "single". La coppia che intende adottare un bambino minorenne deve essere unita dal vincolo del matrimonio da almeno tre anni e non deve essere separata, neppure di fatto.Poi esiste un requisito anagrafico. Tra i componenti della coppia e il minore da adottare devono esserci almeno 18 anni di differenza e un massimo di 45 anni di distanza (prima della L. 149/2001 la differenza era più bassa, pari a 40 anni). Tale limite massimo anagrafico, però, può essere derogato nel momento in cui il giudice stabilisce che dalla mancata adozione può derivare un danno grave e non evitabile per il minore.Infine, i potenziali genitori devono essere giudicati idonei a educare e mantenere il minore.

Il requisito soggettivo richiesto dalla legge affinché un minore possa essere adottato è che questi si trovi in uno stato di abbandono, ovvero in una situazione di totale mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori legittimi o dei parenti che sarebbero tenuti al loro mantenimento. Tale stato di abbandono, però, non deve essere dovuto a cause di forza maggiore di carattere transitorio.
Se il minore, infine, ha più di 12 anni, è prevista anche la sua partecipazione attiva nel procedimento di adozione. Nello specifico, se il bambino ha più di 12 anni, deve essere necessariamente ascoltato per valutare anche la sua posizione. Se il minore ha più di 14 anni è necessario anche il suo consenso all’adozione.

Diversa è la disciplina dell’adozione dei maggiorenni. Posta in essere sostanzialmente per questioni ereditarie e successorie, è permessa solo a chi non ha eredi legittimi e ha compiuto 35 anni di età. Infine, la differenza anagrafica tra adottante e adottando.

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