Affitti brevi: cedolare secca anche tramite intermediario


La Cgt della Puglia concede la possibilità di opzione della cedolare secca al proprietario di una villa affittata tramite un intermediario londinese.
Affitti brevi: cedolare secca anche tramite intermediario

Affittare casa con gli affitti brevi attraverso un intermediario non fa perdere il diritto all’opzione della cedolare secca. Lo afferma nella sentenza n. 3308/22/2024 la Corte di giustizia tributaria della Puglia, che riprende quanto già affermato in passato dalla Corte di Cassazione (sentenza 12395/2024).

Il caso è quello di un proprietario di una villa che si trova nella provincia di Lecce e che ha deciso di affittare la propria casa a fini turistici avvalendosi dell’appoggio a una società di intermediazione londinese, investita di mandato senza rappresentanza.

In sede di dichiarazione dei redditi, il proprietario della villa si è avvalso della cedolare secca e l’Agenzia delle Entrate ha contestato tale possibilità richiedendo il versamento della differenza per recuperare l’Irpef e le addizionali, in linea con quanto stabilito nella circolare 26/E/2011. Ciò poiché, secondo l’amministrazione finanziaria, l’agenzia londinese agiva in qualità di “inquilino”.

La tesi è stata accolta in primo grado, ma la Corte di secondo grado ha dato ragione al proprietario. Secondo i giudici di seconde cure la società di intermediazione immobiliare non può essere considerata un conduttore poiché mancano la consegna del bene e il godimento diretto dello stesso da parte della società; inoltre, l’intermediario immobiliare non è tenuto a versare un canone di locazione al proprietario della villa, ma solo una percentuale sulle somme incassate. Il compito della società londinese, infatti, era quello di promuovere la casa ai turisti, incassare i canoni e versare le somme al proprietario, trattenendo per sé una provvigione.

I giudici pugliese si soffermano in particolare sul tipo di contratto stipulato dal proprietario della villa e l’intermediario londinese affermando che “le parti hanno inteso porre in essere un contratto atipico in cui (il locatore, ndr), conservando l’esclusività dei poteri connessi alla proprietà, concede (…) la sola disponibilità della villa al fine precipuo di promuovere le locazioni al fine turistico”.

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