Agevolazioni ambientali, detassazione per le PMI


Dal 1° settembre è possibile presentare la domanda per usufruire dell’agevolazione fiscale
Agevolazioni ambientali, detassazione per le PMI

Il nostro ordinamento, con la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha introdotto un sistema di detassazione degli investimenti ambientali effettuati dalle piccole e medie imprese. Si tratta di un’agevolazione fiscale per tutte le PMI che svolgono la loro attività con particolare attenzione riguardo all’ambiente. L’agevolazione è rivolta alle imprese che hanno realizzato gli investimenti ambientali in una data anteriore al 26 giugno 2012 (data di pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica Italiana e di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83). La norma in cui sono illustrate le specifiche della detassazione è l’articolo 6 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dal comma 13 al comma 19. Nello specifico, la norma prescrive che:

1. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti) così come sono elencati nell'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile. I beni in questione devono essere necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Infine, gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale (come da comma 15);

2. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (come da comma 13);

3. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali (come da comma 14);

4. Le imprese che intendono usufruire dell’agevolazione sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (come da comma 16);

5. Le imprese che intendono usufruire dell’agevolazione sono tenute a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (come da comma 17).

Dal 1° settembre 2016 è possibile inoltrare la domanda per poter usufruire della detassazione degli investimenti ambientali effettuati.

La domanda va presentata esclusivamente telematicamente all’indirizzo https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it. Il modulo online va compilato in ogni sua parte e va sottoscritto mediante firma digitale. Non sono accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea o tramite PEC (posta elettronica certificata).

Per conoscere tutti i punti della Legge e per ricevere assistenza nella compilazione e presentazione della domanda è consigliabile rivolgersi a un esperto in modo da non perdere questa opportunità agevolativa!

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Consulenza fiscale e tributaria