Agevolazioni ambientali, detassazione per le PMI
Dal 1° settembre è possibile presentare la domanda per usufruire dell’agevolazione fiscale
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Il nostro ordinamento, con la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha introdotto un sistema di detassazione degli investimenti ambientali effettuati dalle piccole e medie imprese. Si tratta di un’agevolazione fiscale per tutte le PMI che svolgono la loro attività con particolare attenzione riguardo all’ambiente. L’agevolazione è rivolta alle imprese che hanno realizzato gli investimenti ambientali in una data anteriore al 26 giugno 2012 (data di pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica Italiana e di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83). La norma in cui sono illustrate le specifiche della detassazione è l’articolo 6 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dal comma 13 al comma 19. Nello specifico, la norma prescrive che:
1. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti) così come sono elencati nell'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile. I beni in questione devono essere necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Infine, gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale (come da comma 15);
2. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (come da comma 13);
3. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali (come da comma 14);
4. Le imprese che intendono usufruire dell’agevolazione sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (come da comma 16);
5. Le imprese che intendono usufruire dell’agevolazione sono tenute a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (come da comma 17).
Dal 1° settembre 2016 è possibile inoltrare la domanda per poter usufruire della detassazione degli investimenti ambientali effettuati.
La domanda va presentata esclusivamente telematicamente all’indirizzo https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it. Il modulo online va compilato in ogni sua parte e va sottoscritto mediante firma digitale. Non sono accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea o tramite PEC (posta elettronica certificata).
Per conoscere tutti i punti della Legge e per ricevere assistenza nella compilazione e presentazione della domanda è consigliabile rivolgersi a un esperto in modo da non perdere questa opportunità agevolativa!
1. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso e acconti) così come sono elencati nell'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile. I beni in questione devono essere necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Infine, gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale (come da comma 15);
2. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (come da comma 13);
3. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali (come da comma 14);
4. Le imprese che intendono usufruire dell’agevolazione sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (come da comma 16);
5. Le imprese che intendono usufruire dell’agevolazione sono tenute a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (come da comma 17).
Dal 1° settembre 2016 è possibile inoltrare la domanda per poter usufruire della detassazione degli investimenti ambientali effettuati.
La domanda va presentata esclusivamente telematicamente all’indirizzo https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it. Il modulo online va compilato in ogni sua parte e va sottoscritto mediante firma digitale. Non sono accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea o tramite PEC (posta elettronica certificata).
Per conoscere tutti i punti della Legge e per ricevere assistenza nella compilazione e presentazione della domanda è consigliabile rivolgersi a un esperto in modo da non perdere questa opportunità agevolativa!
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