Al via la patente a crediti nell’edilizia

È diventata operativa la patente a punti ed è obbligatoria per le imprese e i liberi professionisti che lavorano nei cantieri.
Si tratta di una qualificazione da ottenere, a partire dal 1° ottobre 2024, per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. L’obbligo non vale, però, per i fornitori e per i professionisti che svolgono prestazioni di natura intellettuale.
Per richiedere la patente a crediti, è necessario soddisfare determinati requisiti, come l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La certificazione è rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso il proprio portale, e può essere richiesta sia dal legale rappresentante dell’impresa sia dal lavoratore autonomo. Per gli operatori stranieri, la procedura varierà a seconda della provenienza (UE o extracomunitaria), con la possibilità di presentare un’autocertificazione per documenti equivalenti.
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 punti iniziali, ai quali possono aggiungersi ulteriori crediti legati alla storicità dell'azienda e agli investimenti in sicurezza. I crediti potranno essere decurtati in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, con sanzioni più severe per le infrazioni più gravi, come incidenti mortali o malattie professionali. Non si può lavorare nei cantieri se si hanno meno di 15 punti.
In caso di sospensione della patente, la durata massima sarà di 12 mesi, con la decisione spettante all’Ispettorato nazionale del lavoro. Nel caso di perdita dei punti, invece, sarà possibile recuperare fino a 15 crediti attraverso la valutazione di una Commissione territoriale, a condizione che siano rispettati gli obblighi formativi e realizzati investimenti in materia di salute e sicurezza.
Articolo del: