Amica Card: nuova batosta per il CNF dal Consiglio di Stato


Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi avanzati dal Consiglio nazionale forense `colpevole` di aver ostacolato la possibilità di promozione degli avvocati su Amica Card
Amica Card: nuova batosta per il CNF dal Consiglio di Stato

Ennesima batosta per il Consiglio nazionale forense (CNF) in merito all’annosa vicenda che lo vede contrapposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in tema di liceità della concorrenza tra avvocati tramite Amica Card, una piattaforma commerciale digitale. Dopo il ricorso al Tar Lazio, che lo ha parzialmente accolto, il CNF si è visto rigettare le sue impugnazioni dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 28 gennaio - 22 marzo 2016, n. 1164 ha accolto appieno, al contrario, le impugnazioni avanzate dall’AGCM.

Lo scontro tra AGCM e CNF è una vicenda che risale al 2014 e che adesso, forse, con la sentenza del Consiglio di Stato è arrivata all’epilogo finale. Ma è una vicenda che ora, soprattutto, permetterà ai tanti professionisti avvocati di poter decidere di promuovere la propria attività nelle forme di comunicazione che ritengono più opportune, internet compreso, senza il timore di dover subire qualche sorta di azione disciplinare.

La vicenda, appunto, comincia nel 2014 quando l’AGCM, con la delibera n. 25154 del 22 ottobre 2014, sanziona pesantemente con una multa di oltre 912 milioni di euro il CNF per aver emanato e pubblicato due delibere considerate anticoncorrenziali. Nello specifico, le due delibere erano la circolare 22-C/2006 in tema di obbligatorietà delle tariffe minime e il parere 48/2012 con cui il CNF vietava ai professionisti di procacciarsi i clienti facendosi pubblicità tramite la piattaforma commerciale digitale Amica Card offrendo contestualmente sconti sulle parcelle.

Due delibere che l’AGCM aveva definito un’intesa restrittiva della concorrenza volta a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato a cui il CNF avrebbe dovuto porre fine dandone adeguata comunicazione agli iscritti e comunicando all’AGCM l’avvenuto espletamento delle misure richieste dal Garante stesso.

Azioni che il CNF non ha effettuato, forse in attesa che sulla vicenda si esprimesse il Tar Lazio. Il Tribunale ammnistrativo, però, che si è espresso il 1° luglio con la sentenza n. 8778/2015 ha accolto solo parzialmente il ricorso del CNF disponendo l’annullamento della delibera n. 25154 del 22 ottobre 2014 per quanto riguarda la circolare n. 22-C/2006 sulle tariffe minime, ma confermando e riconoscendo la natura anticoncorrenziale del parere n. 48/2012 che definiva non deontologicamente corretto l’uso da parte degli avvocati delle piattaforme digitali commerciali per farsi pubblicità. E per questo il Tar Lazio aveva disposto che l’AGCM riducesse la multa comminata al CNF fino a quasi 514 mila euro. Entrambe le parti, l’AGCM e il CNF, avevano poi proposto ricorso al Consiglio di Stato.

Nonostante la prima delibera del Garante n. 25154 del 22 ottobre 2014, nonostante la seconda delibera del Garante per inottemperanza n. 25487 del 27 maggio 2015 e nonostante la sentenza del Tar Lazio del luglio 2015, il CNF ha fornito la propria interpretazione sul parere n. 48/2012 solo con la delibera del 23 ottobre 2015. Tale decisione, però, non è stata reputata dall’Autority come una misura riparatrice della posizione anticoncorrenziale del CNF, ma anzi ribadirebbe le sue posizioni già assunte in passato.

A fronte di ciò l’AGCM, con la recente delibera n. 25868 del 10 febbraio 2016 ha nuovamente multato il CNF per circa 912 mila euro "tenuto conto della particolare gravità del comportamento del CNF" e "del significativo periodo di tempo per il quale si è protratta l’infrazione".

La recente sentenza del Consiglio di Stato appare quindi come l’atto finale di uno scontro che vede il CNF soccombere a causa delle sue posizioni anticoncorrenziali. Nella sentenza, infatti si legge che "Il sistema Amica Card (...) è finalizzato a mettere a disposizione dell’avvocato, in cambio di un corrispettivo, un spazio on line nel quale questi può presentare l’attività professionale svolta e proporre uno sconto al cliente che decide di avvalersi dei suoi servizi. La circostanza che l’accesso sia assicurato a tutti gli utenti ovvero, come ritenuto dall’appellante, solo agli affiliati al circuito, non è di per sé, in assenza della dimostrazione di elementi qualificanti incompatibili con la deontologia e con il decoro della professione".

Con l’utilizzo delle piattaforme commerciali digitali "si è in presenza di una nuova modalità di pubblicità dell’attività professionale che, per quanto si discosti, in alcune sue componenti, dai modelli tradizionali, presenta i caratteri di una attività lecita espressione dei principi di libera concorrenza".

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