Ampliamento del muro di un cancello: non serve il permesso di costruire


Se si allarga il vano in muratura di un cancello non è ristrutturazione edilizia ma manutenzione straordinaria
Ampliamento del muro di un cancello: non serve il permesso di costruire

Il Tar di Napoli, con la sentenza 1203/2024 del 21 febbraio 2024 ha stabilito che, se si allarga il vano in muratura di un cancello, l’intervento non rientra in un’opera di ristrutturazione edilizia, ma in una manutenzione straordinaria. Come tale, per procedere con i lavori non serve il permesso di costruire, ma solo la presentazione della comunicazione di inizio dei lavori certificata (CILA). Inoltre, non serve neppure l’autorizzazione paesaggistica.

Il caso è quello di un uomo che ha ampliato il vano in muratura del cancello della sua abitazione di proprietà, che si trova di fronte al mare e in un’area vincolata. Ha ampliato tale vano di 80 centimetri (40 cm per lato), portandolo l’ampiezza da 1,60 metri a 2,40 metri, su una lunghezza totale della recinzione di 34,5 metri.

Contro tali opere, il Comune di Napoli ha ordinato la demolizione delle opere effettuate in base all’art. 33 del testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) che prevede al primo comma: “Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti”.

Il punto è che per il Tribunale amministrativo di Napoli i lavori non sono classificati come ristrutturazione edilizia e non rientrano, quindi, tra quelli previsti dall’art. 10, comma 1, del Testo Unico Edilizia.
Si tratterebbe, invece, di manutenzione straordinaria che necessita, invece, la sola comunicazione di inizio lavori certificata, ovvero la CILA, che l’uomo ha regolarmente presentato.
Quindi, dopo che il proprietario dell’abitazione è stato raggiunto da un’ordinanza di demolizione, ha presentato ricorso al Tar Napoli, che gli ha dato ragione.

In più, nonostante l’abitazione si trovi in area vincolata, trattandosi solo di manutenzione straordinaria, non era neppure necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica.

Nella sentenza, infatti, si legge che il Comune “nulla aggiunge circa eventuali modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche dei materiali o dell’aspetto esteriore dei luoghi. Non è stata provata, dunque, modifica alcuna delle caratteristiche morfo tipologiche, dei materiali e delle finiture dl cancello né modifica dei prospetti, né esse emergono in alcun modo dal provvedimento impugnato. Per tali ragioni, l’art. 33 Dpr 380/01 è stato indebitamente applicato al caso di specie, trattandosi di un intervento di minima rilevanza dal punto di vista edilizio ed urbanistico, non riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia e non necessitante di autorizzazione paesaggistica”.
 

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Ingegneria edile e architettonica