Anagrafe condominiale, obblighi dell'amministratore


L’amministratore è obbligato alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, pena la possibilità di una sua revoca
Anagrafe condominiale, obblighi dell'amministratore

Con la nuova Riforma del condominio sono stati introdotti nuovi diritti e obblighi per l’amministrazione. Tra i nuovi compiti affidati all’amministratore c’è quello di redigere il Registro di anagrafe condominiale, ovvero un registro in cui sono indicati tutte le informazioni utili per identificare la situazione del condominio. Sono indicate le generalità dei singoli condomini, degli affittuari e, in generali, di tutti coloro che godono dei diritti reali di proprietà e dei diritti personali di godimento sulle unità immobiliari che costituiscono il condominio. Sono anche indicati i dati catastali di ciascuna unità immobiliare (Comune, sezione, foglio, particella e subalterno) e le informazioni sulle condizioni relative alla sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

Il compito di redigere e conservare il Registro anagrafe condominiale è dell’amministratore condominiale. A sancire tale obbligo è l’art. 1130 del codice civile (Attribuzioni dell'amministratore) che, al sesto comma, recita: "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio".

Chiaramente l'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale si ha nel momento in cui l'edificio è composto da un numero di unità immobiliari che richiede l'obbligo di nominare un amministrazione.

Ma se l’amministrazione ha l’obbligo di redigere e conservare il registro di anagrafe condominiale, i condomini hanno il dovere di informare quest’ultimo sulle variazioni intervenute sull’appartamento (es: locazioni, compravendite, diritti di usufrutto, ecc...). Come prescrive sempre il sesto comma dell’articolo 1130 del codice civile, "Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".

Infine, va detto che la tenuta del registro di anagrafe condominiale è un preciso obbligo di legge che, se non ottemperato, può costituire causa di revoca dell’amministratore per gravi irregolarità di gestione, come disciplinato dall’articolo 1129, comma 11, n. 7, del codice civile (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore).

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Amministrazione condominiale