Anche le Srls possono essere costituite online dal notaio


L'atto costitutivo delle società può essere ricevuto dal notaio con la partecipazione delle parti in videoconferenza
Anche le Srls possono essere costituite online dal notaio

Si tratta certo di una modalità che consente uno snellimento dei tempi quella che prevede la costituzione delle Srls semplificate, dopo quelle ordinarie, in videoconferenza con il notaio.

Il primo passo per tale trasformazione è stato l’art. 2 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 che al primo comma recita: “L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico  informatico,  con  la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse”.

Ma il passo decisivo è stato il Dm del Mise 155/2022, il decreto attuativo che ha permesso la svolta digitale per le società a responsabilità limitata semplificata, attraverso la pubblicazione di due modelli standard dell’atto costitutivo, uno per le Srl ordinarie e l’altro, appunto, per le Srls semplificate.

Inoltre, altro aspetto operativo è stata la creazione di un portale dedicato ad appannaggio dei notai.

Sempre secondo l’art. 2 citato, “Gli atti (…) sono  ricevuti  mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato”

Tale Piattaforma del Notariato italiano (PNI), predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, è già operativa, realizzata in base direttiva Ue 2019/1151.

Ed è proprio tramite un comunicato che il Notariato ha illustrato come procedere per poter costituire una Srl o una Srls semplificata anche quando le parti o una di esse siano collegate al notaio tramite videoconferenza.

Ecco un estratto del comunicato stampa con le istruzioni del Consiglio Nazionale del Notariato:

“Per poter costituire una società con la procedura interamente on line è necessario che la costituenda società abbia sede in Italia e che i conferimenti siano eseguiti in denaro, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato del notaio, tenuto ai sensi dell'art. 1, comma 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147. 

L'atto può essere sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Per consentire questa modalità di sottoscrizione dell'atto il notaio può, attraverso la piattaforma, rilasciare alle parti che ne siano sprovviste una firma elettronica idonea.

La procedura è stata pensata per garantire sicurezza e affidabilità, come avviene per la conclusione di un qualsiasi altro atto notarile. Durante il procedimento e attraverso la piattaforma il notaio - oltre a svolgere il consueto controllo di legalità dell'atto e l'attività di consulenza giuridica specializzata - verifica e attesta l'identità delle parti, nonché la validità dei certificati di firma utilizzati, il tutto anche attraverso mezzi di identificazione elettronica dotati di un elevato standard di garanzia. 

La piattaforma assicura inoltre il collegamento continuo delle parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, la conservazione dell'atto una volta che esso è stato stipulato e il tracciamento di ogni attività”.
 

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