APE: obbligatorio per acquisti e affitti


La certificazione energetica è diventata obbligatoria se si vuole vendere o affittare la propria casa
APE: obbligatorio per acquisti e affitti

L’attestato di prestazione energetica (APE), prima denominato attestato di certificazione energetica (ACE) è un documento che attesta la capacità di consumo di un’abitazione dal punto di vista dell’isolamento termico. Deve essere redatto da un Soggetto Certificatore (in genere è un geometra), deve essere registrato nel catasto energetico, deve essere avvalorato e timbrato dal Comune in cui è ubicata la casa per la quale si richiede l’APE e deve, infine, rispettare le specifiche norme attuative regionali che possono essere differenti da Regione a Regione.

IL D.L. 145 del 23/12/2013 ha reso obbligatoria la certificazione energetica nel caso di voglia vendere o affittare la propria casa, sia tramite agenzia che in autonomia (pubblicando annunci su carta stampata, in internet...). Nello specifico occorre presentare tale attestato:
- per i contratti di affitto
- per i contratti di compravendita
- per le donazioni e altri trasferimenti a titolo gratuito
- per la pubblicazione di annunci di vendita o affitto

L’art. 1 comma 7 del decreto legge 145 prevede che nei contratti di compravendita e affitto si debba inserire una clausola in cui si affermi che l'acquirente o l'affittuario abbiano ricevuto le informazioni in merito alla prestazione energetica della casa e che abbiano ricevuto il relativo APE. Il documento, inoltre, deve essere obbligatoriamente allegato al contratto nel caso si venda o si affitti un intero edificio (è il caso, in genere, dei costruttori) o nel contratto di compravendita. L’obbligo non vale, invece, per l’affitto di una singola abitazione.

L’attestato di prestazione energetica non deve essere redatto nel caso di contratti non soggetti a registrazione, come gli affitti che non superano la durata dei 30 giorni annui, così come è escluso l’obbligo di redigere l’APE e, quindi, anche di allegarlo ai contratti di affitto o di vendita, nel caso in cui l’oggetto della trattativa immobiliare sia il box, un fabbricato isolato di superficie inferiore ai 50 mq, i ruderi e i luoghi di culto o monumenti storici.

Chi non rispetta la nuova normativa in ambito energetico rischia multe salate. Per quanto riguarda i contratti di compravendita e di locazione, se non si redige l’attestato o se non si allega al contratto (se obbligatorio), le controparti sono multati, in solido e in parti uguali, con una sanzione amministrativa minima di 3 mila euro che può arrivare fino alla cifra massima di 18 mila euro. La sanzione si riduce dai mille euro ai 4 mila euro per i contratti di affitto di singoli appartamenti e da 500 euro a 2 mila euro se l’affitto concordato non supera i tre anni di durata.

Sono inferiori, ma sempre corpose, le sanzioni previste nel caso di pubblicazione degli annunci pubblicati in qualsiasi forma (quotidiani, riviste specializzate, internet...). Se nel messaggio non si inseriscono l’Indice di prestazione energetica (l’Ipe, che indica quanta energia è necessaria per riscaldare fino a 18° una superficie calpestabile di un metro quadrato) o la classe energetica, chi pubblica l’annuncio rischia una multa che va dai 500 euro a un massimo di 3 mila euro.

In genere, la spesa per ottenere la certificazione energetica si aggira intorno ai 250/300 euro per le case di medie dimensioni e sui 500 euro per le vilette. Un costo ben al di sotto delle multe che si rischia di pagare in caso di mancato rispetto della normativa in materia. A conti fatti, conviene dunque non rischiare e affidarsi a un geometra. Per saperne di più, leggete l’articolo "Certificazione energetica: ciò che devi sapere".

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