Apprendistato, sgravio contributivo del 100% per le imprese


La Legge di Bilancio 2020 prevede lo sgravio totale dei contributi sui contratti di apprendistato di I° livello stipulati con giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni
Apprendistato, sgravio contributivo del 100% per le imprese


Nella Legge di Bilancio 2020 è stato previsto lo sgravio totale dei contributi per le microimprese che assumono con contratto di apprendistato di I° livello giovani che hanno un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.

L’assunzione deve avvenire nel 2020 e la durata dello sgravio è di tre anni. A partire dal quarto anno di assunzione, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro passa al 10%.

Inoltre, hanno diritto allo sgravio le aziende che assumono apprendisti e che hanno una forza lavoro di massimo nove dipendenti.

 

Lo sgravio nella Legge di Bilancio 2020

Al comma 8 dell’art. 1 della Legge di Bilancio ora al vaglio della Camera dei Deputati è stato inserito lo sgravio contributivo per le micro imprese che assumono apprendisti di primo livello. Il comma citato, infatti, recita:

“Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma773, quinto periodo, della legge 27 dicembre2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 percento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

La legge di Bilancio 2020 non è ancora stata approvata definitivamente poiché al momento è al vaglio della Camera dei Deputati che dovrà votarla a breve in modo che possa entrare in vigore entro il 1° gennaio 2020. Dati i tempi stretti, la manovra è blindata e dovrà essere approvata senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato.

 

Gli elementi e i requisiti della misura

In base al disposto del comma 8, art. 1 della Legge di Bilancio, gli elementi della misura sono i seguenti:

- Sgravio dei contributi del 100% per i primi tre anni di assunzione;

- Sgravio ridotto a partire dal quarto anno di assunzione (aliquota contributiva al 10%).

 

I requisiti che devono essere rispettati per poter usufruire dello sgravio totale sono:

- I giovani assunti devono essere inquadrati come apprendisti di I° livello;

- I giovani assunti devono avere un’età compresa tra i 15 e i 25 anni;

- L’impresa che assumer deve essere una micro impresa;

- Il numero massimo dei dipendenti del datore di lavoro che assume deve essere pari o inferiore a novembre.

Vi da sottolineare che il nostro ordinamento (D.lgs. 81/2015) prevede tre tipologie di contratto di apprendistato in base all’età dell’apprendista e alla sua formazione. Lo sgravio totale previsto dalla Legge di Bilancio riguarda specificatamente il contratto di apprendistato di I° livello.

 

Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è una tipologia di contrattazione rivista più volte in passato fino alla normativa recente dettata dal Decreto legislativo 81/2015. Con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha voluto sottolineare la natura dualistica dell’apprendistato:

1.    Prestazione lavorativa;

2.    Percorso formativo dell’apprendista.

Il contratto di apprendistato, dunque, prevede una prestazione lavorativa del giovane assunto a fronte dell’erogazione, da parte dell’impresa, di una retribuzione. A ciò si aggiunge l’obbligo, per il datore di lavoro, di offrire una formazione all’apprendista in modo da trasmettergli le competenze o le riqualificazioni professionali. I due elementi dell’apprendistato (prestazione lavorativa e formazione) devono coesistere e non possono essere considerati alternativi.

Il contratto di apprendistato può essere utilizzato per assumere giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni ed esistono re diverse tipologie di contratto in base all’età dell’apprendista e alla suo percorso formativo pregresso:

1.    Apprendistato di I° livello per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore  e  il  certificato  di specializzazione tecnica superiore: è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni che non hanno una qualifica o un diploma professionale. Grazie all’apprendistato, il giovane apprende quelle competenze professionali utili ad ottenere una qualifica professionale o un diploma professionale. Tale tipo di contratto ha, dunque, una finalità formativa e deve avere una durata massima di tre anni o quattro (per il diploma);

2.    Apprendistato di II° livello professionalizzante o di mestiere: è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e permette una formazione tecnico-professionale. Può essere stipulato anche successivamente a un contratto di apprendistato di I° livello. In genere, la durata è di triennale, ma può essere estesa fino a un massimo di cinque anni (per il settore dell’artigianato), a seconda delle diverse contrattazioni collettive;

3.    Apprendistato di III° livello di alta formazione e di ricerca: è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è mirato all'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione permettendo di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca.

Grazie al contratto di apprendistato, l’apprendista ha modo di inserirsi nel mondo del lavoro acquisendo una professionalità specifica, mentre il datore di lavoro può beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico.

 

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