Aprire una finestra sulla facciata di un condominio


Gli interventi sul muro comune sono legittimi purché non pregiudichino la stabilità e il decoro dell’edificio
Aprire una finestra sulla facciata di un condominio

La prima cosa da capire se si vuole aprire una finestra su una facciata della propria abitazione è, banalmente, se è possibile farlo. Occorre, infatti, conoscere quali siano le regole e le norme che regolano tale tipo di intervento edilizio nel proprio comune. Rivolgersi a un geometra per ottenere tutte le risposte al riguardo è la soluzione più rapida e più sicura per evitare infrazioni.

La questione sulla possibilità di aprire una finestra è ancora più spinosa se l’intenzione è quella di aprirla sulla facciata di un condominio. A tal proposito è possibile citare una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza del 3 gennaio 2014, n.53) secondo la quale tali interventi edili sono legittimi a patto che non si pregiudichi la stabilità e il decoro dell’edificio.

I giudici della Suprema corte, hanno accolto il ricorso di due coniugi che avevano realizzato sul terrazzo di copertura due manufatti in profilato in ferro e pannelli e avevano anche aperto una finestra sul muro condominiale con affaccio sulla chiostrina. Il condominio li aveva citati in giudizio, vincendo sia la causa in Tribunale che in Appello, per far rimuovere i lavori edili compiuti e per ripristinare l’originario aspetto dell’edificio. La Cassazione, però, ha ribaltato la sentenza a favore dei due coniugi.

Dunque, aprire una finestra sulla facciata di un condominio si può fare. Nella sentenza, infatti, si legge: "...gli interventi sul muro comune, come l'apertura di una finestra o di vedute, l'ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c., e sono l'espressione del legittimo uso delle parti comuni. Tuttavia, nell'esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nella norma appena indicata consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l'esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, nel non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all'articolo 1120 c.c., (pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, pregiudizio al decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino). Per la stessa ragione - e come pure ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass. sent. n. 20200/2005) legittima è anche l'apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa tra le parti (cortili e chiostrina)...".

Il via libera della legge non basta, però, perché per aprire una finestra sulla facciata è necessario ottenere anche l’autorizzazione dal Comune di competenza che rilascia il "Permesso di costruire". Per ottenere tale titolo abilitativo bisogna rivolgersi a un professionista abilitato (geometra, architetto o ingegnere).

Aprire una finestra non è cosa semplice, e non solo da un punto di vista tecnico. Rivolgersi a un professionista esperto consente, non solo di effettuare lavori edili di qualità, ma anche di ottenere assistenza e consulenza burocratica.

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