Architetti e ingegneri: gestione separata INPS o INARCASSA?
Una circolare dell’Inps chiarisce i dubbi su quale sia l’ente di previdenza a cui far riferimento

L’Inarcassa è notoriamente la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti alla quale gli iscritti, architetti e ingegneri liberi professionisti appunto, devono versare obbligatoriamente i contributi (contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo per la maternità) al fine di ottenere una tutela previdenziale.
La gestione separata dell’Inps è la sezione dell’Istituto nazionale di previdenza italiana che riceve i contributi da parte dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR in base al quale "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi di impresa, ndr), compreso l'esercizio in forma associata".
Ora, il libero professionista architetto o ingegnere a chi deve versare il proprio contributo?
A chiarire ogni dubbio è la recente circolare pubblicata dall’Inps, n.72 del 10 aprile 2015 che in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione, fornisce i criteri per individuare correttamente l’ente di previdenza a cui far riferimento.
Per l’architetto o ingegnere titolare di redditi da lavoro esclusivamente in regime fiscale di libera professione il problema non si pone perché l’ente di riferimento è certamente l’Inarcassa alla quale si devono obbligatoriamente iscrivere:
1) gli iscritti all’Albo professionale
2) i titolari di partita I.V.A.
3) i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Proprio il terzo punto fa la differenza. Cosa deve fare, infatti, chi percepisce redditi da lavoro dipendente, ma esercita anche in libera professione? I contributi per i redditi da lavoro autonomo devono essere incassati dalla gestione separata dell’Inps o dall’Inarcassa?
La circolare precisa che l’ente di competenza è la Gestione separata dell’Inps per "coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale".
La Corte di Cassazione, poi, allo scopo chiarire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla gestione separata dell’Inps o all’Inarcassa, ha puntualizzato il concetto di esercizio della professione che ricomprende "non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione".
Qualche esempio di "nesso con l’attività di architetto o ingegnere" viene fornito sempre nella circolare n.72 del 10 aprile 2015 anche se, come precisato, si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.
La gestione separata dell’Inps è la sezione dell’Istituto nazionale di previdenza italiana che riceve i contributi da parte dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR in base al quale "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi di impresa, ndr), compreso l'esercizio in forma associata".
Ora, il libero professionista architetto o ingegnere a chi deve versare il proprio contributo?
A chiarire ogni dubbio è la recente circolare pubblicata dall’Inps, n.72 del 10 aprile 2015 che in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione, fornisce i criteri per individuare correttamente l’ente di previdenza a cui far riferimento.
Per l’architetto o ingegnere titolare di redditi da lavoro esclusivamente in regime fiscale di libera professione il problema non si pone perché l’ente di riferimento è certamente l’Inarcassa alla quale si devono obbligatoriamente iscrivere:
1) gli iscritti all’Albo professionale
2) i titolari di partita I.V.A.
3) i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Proprio il terzo punto fa la differenza. Cosa deve fare, infatti, chi percepisce redditi da lavoro dipendente, ma esercita anche in libera professione? I contributi per i redditi da lavoro autonomo devono essere incassati dalla gestione separata dell’Inps o dall’Inarcassa?
La circolare precisa che l’ente di competenza è la Gestione separata dell’Inps per "coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale".
La Corte di Cassazione, poi, allo scopo chiarire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla gestione separata dell’Inps o all’Inarcassa, ha puntualizzato il concetto di esercizio della professione che ricomprende "non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione".
Qualche esempio di "nesso con l’attività di architetto o ingegnere" viene fornito sempre nella circolare n.72 del 10 aprile 2015 anche se, come precisato, si tratta di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.
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