Art bonus: le novità con la legge di Stabilità 2016


L’art bonus è diventato permanente e l’aliquota del credito di imposta è stata fissata sempre al 65%
Art bonus: le novità con la legge di Stabilità 2016

L’art bonus è un’agevolazione che è stata introdotta dal D.L n. 83/2014 ("Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo") e che prevede un credito di imposta per tutti coloro che effettuano erogazioni liberali a sostegno del patrimonio artistico e culturale del nostro paese.
La prima novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 riguarda la durata temporale dell’agevolazione: in base all’art. 1 del D.L. n. 83/2014, l’art bonus poteva essere applicato esclusivamente per il triennio 2014-2016. Adesso, invece, il beneficio fiscale è stato esteso senza limiti di tempo. Quindi è stato trasformato in un beneficio permanente. La seconda novità riguarda la percentuale dell’aliquota del credito di imposta applicabile che, grazie alla Legge di Stabilità, è stata fissata al 65% indipendentemente dal periodo di imposta in cui l’erogazione a sostegno della cultura viene effettuata.

Le erogazioni liberali devono essere destinate:
- per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione
- per la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

Tali erogazioni possono essere effettate sia dalle persone fisiche che non svolgono attività di impresa (dipendenti, pensionati o liberi professionisti), sia dagli enti che non svolgono attività di impresa e sia dai titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali, società ed enti che svolgono attività commerciale e le stabili organizzazioni). Ciò che cambia in base al soggetto che effettua l’erogazione è la modalità di fruizione dell’Art bonus e i limiti massimi del credito di imposta usufruibile.

Infatti, nel caso delle persone fisiche e degli enti che non svolgono attività di impresa, il credito di imposta non può superare il 15% del reddito imponibile dichiarato. Ad esempio, nel caso in cui il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi fosse pari a 10 mila euro, il credito di imposta massimo agevolabile sarebbe pari a 1.500 euro e dunque, l’erogazione massima per poter sfruttare in pieno l’art bonus sarebbe pari a circa 2.308 (1.500 euro/65%).

Nel caso dei titolari del reddito di impresa, invece, il credito di imposta non può superare il 5 per mille dei ricavi annui dichiarati. Ad esempio, nel caso in cui i ricavi fossero pari a 100 mila euro, il credito di imposta massimo agevolabile sarebbe pari a 500 euro e dunque, l’erogazione massima per poter sfruttare in pieno l’art bonus sarebbe pari a circa 770 (500 euro/65%).

In base alla modalità di fruizione del bonus, tutti i soggetti possono ripartire il credito di imposta in tre quote annuali di pari importo. Ma, mentre le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività di impresa iniziano a usufruire della prima quota del credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno in cui viene effettuata l’erogazione, i titolari del reddito di impresa usufruiscono della prima quota del credito di imposta come compensazione a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello in cui viene effettuata l’erogazione.

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