Assegni bancari e circolari elettronici


E’ ora possibile incassare gli assegni in formato elettronico. Attese le regole della Banca d’Italia
Assegni bancari e circolari elettronici

Il 6 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.54, con entrata in vigore immediata, il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 3 ottobre 2014 n.205 che regola la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.

L’introduzione dell’assegno elettronico, però, è anteriore al 2014 perché è stato introdotto per la prima volta nel 2011 con il Decreto Legge 70/2011, convertito dalla Legge del 12 luglio 2011, n.106. L’art.8, comma 7, lett. b) di tale Decreto ha modificato la cosiddetta Legge Assegni (Regio Decreto n.1736 del 1933) stabilendo che "all’articolo 31 (della Legge Assegni, ndr) è aggiunto il seguente comma 3: «L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall’articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica».

Se l’introduzione dell’assegno bancario o circolare elettronico è attribuibile al Decreto Legge 70/2011, le modalità di presentazione e di funzionamento sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza 205/2014. L’ultimo tassello per il completamento della rivoluzione digitale degli assegni è rappresentato dalla Banca d’Italia, la quale, in base al Decreto Ministeriale, deve redigere un regolamento con le regole tecniche attuative.

Ma come funziona il pagamento con l’assegno elettronico? Nella pratica del privato cittadino ben poco, dato che il creditore può continuare a versare l’assegno ricevuto dal debitore alla propria banca. La novità, almeno per il momento, riguarda soprattutto i rapporti interbancari dato che la banca negoziatrice (cioè quella del creditore) dovrà inviare alla banca del debitore la riproduzione elettronica dell’assegno al posto dell’assegno in formato cartaceo.

In base al Decreto Ministeriale "si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l'emittente (banca del debitore, ndr) ricevono dal negoziatore (banca del creditore, ndr) l'immagine dell'assegno...". E’ stata stabilita anche la tempistica della presentazione: "il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso". In altre parole, dopo che il creditore ha versato l’assegno in banca, l’istituto bancario ha un giorno di tempo per inviare la copia elettronica alla banca del debitore.

Se l’assegno è stato presentato in forma elettronica, allora "in caso di mancato pagamento di un assegno (...), il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia".

La sicurezza e la correttezza, poi, del procedimento della presentazione di assegni in formato elettronico deve essere garantita dalle banche secondo quanto dettato dal Regolamento della Banca d’Italia.

Infine, la responsabilità bancaria si estende anche al processo di "dematerializzazione", cioè la trasformazione in formato elettronico degli assegni cartacei. Tale trasformazione può essere fatta dal negoziatore oppure, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, da un soggetto terzo che disponga "della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonché' dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attività" di dematerializzazione.

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