Assegni di mantenimento: è davvero cambiato qualcosa?


Il 10 aprile 2018 il Procuratore Generale ha richiesto alle Sezioni Unite di far chiarezza in merito al principio di autosufficienza introdotto dalla sentenza Grilli
Assegni di mantenimento: è davvero cambiato qualcosa?

Il divorzio è una delle prime cause di povertà, soprattutto per il sesso `forte`. Le motivazioni sono molte e nel contempo facilmente prevedibili. L'assegno di mantenimento per gli figli, l'assegno di mantenimento per la ex moglie, la frequente perdita della casa, che anche se di proprietà viene spesso lasciata, e la conseguente necessità di trovare una nuova abitazione (continuando a pagare il mutuo per la precedente casa), costituiscono le cause prioritarie. Oltre a questo esistono fattori che possono essere considerati secondari, ma che su uno stipendio ridotto all'osso impattano notevolmente. Ad esempio la casa presa in affitto viene registrata come seconda casa, con la conseguenza che le utenze sono maggiorate. Pertanto non stupisce che in un recente rapporto la Caritas abbia definito i padri divorziati come `i nuovi poveri`. Poveri che dormono in macchina o (i più fortunati) a casa di mamma e papà e che la mattina si mettono giacca e cravatta e vanno a lavorare.

Negli ultimi mesi però qualcosa sembrava cambiato. L'ormai celebre caso `Grilli` (11 maggio 2017) ha posto in discussione l'assegno di mantenimento all'ex coniuge. La sentenza della prima sezione, in merito alla separazione tra Vittorio Grilli (ex ministro dell'economia) e la signora Lisa Caryl Lowwnstein, ha stabilito che l'assegno di mantenimento all'ex coniuge non debba essere più calcolato in base al principio del `tenore di vita`, ovvero lo stile di vita condotto prima della separazione, bensì sul principio di autosufficienza economica dell'ex coniuge. Questa sentenza, rivoluzionaria nel suo settore, ha aperto la strada alla ridiscussione di molti degli assegni precedentemente stabiliti, siano essi milionari (come nel caso Berlusconi-Lario, in cui è stata decretata l'interruzione dell'assegno milionario), che non.

Ciò ha comportato una reazione forte del `sesso debole`. La posizione è stata sostanzialmente la seguente: il principio di autosufficienza può essere applicato nelle situazioni dove alla base c'è una parità professionale o dove entrano in gioco patrimoni milionari, come nei casi citati. Ma abolire completamente il principio del `precedente tenore di vita`, può minare la capacità di mantenersi a migliaia di donne, che per specifici accordi e dinamiche familiari hanno fatto delle rinunce in ambito lavorativo, quale ad esempio quella di licenziarsi per seguire l'educazione dei figli e per permettere all'altro coniuge di proseguire nella propria carriera lavorativa. Sostanzialmente non riconoscere il principio del `precedente tenore di vita` equivarrebbe a non riconoscere il lavoro invisibile che le donne hanno svolto e rischia di creare danni sociali gravissimi. Inoltre, sempre a parere di molte associazioni femministe, la sentenza Grilli e le successive, sposerebbero una visione sessista della donna, dipinta come un individuo avido e vendicativo, il cui unico interesse sia quello di attingere al patrimonio dell'ex marito per continuare a non lavorare.

Per le motivazioni descritte, non tutti i tribunali hanno sposato completamente il principio dell'autosufficienza della sentenza Grilli. La sentenza della cassazione n. 28994/2017 nel determinare l'assegno di mantenimento ha dato rilievo alla durata del matrimonio (27 anni). Ancora la sentenza, sempre della cassazione, n 7342/2018 all'età della moglie (65 anni).
Là dove la legge, come del resto quasi sempre accade, ha il compito di definire una norma unitaria per dei casi che sicuramente non sono univoci, sicuramente ciò che costituisce un valore aggiunto è il buonsenso. Ed è proprio al buon senso a cui si è appellato il Procuratore Generale della Cassazione il 10 aprile del 2018. Proprio perché ogni realtà familiare è a sé, il parere del PG è che il principio del precedente tenore di vita non possa essere per definizione abolito e che lo stesso principio può coesistere con il principio di autosufficienza, valutando caso per caso. Per questo il PG ha richiesto alle Sezioni Unite (la sezione più autorevole della Corte Suprema di Cassazione, che può essere chiamata in causa quando le singole sezioni esprimono pareri contrastanti) di fare chiarezza in merito.

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