Assegni familiari 2019, cambiate le modalità di richiesta


Per la presentazione delle domande a partire dal 1° luglio è prevista una nuova presentazione telematica
Assegni familiari 2019, cambiate le modalità di richiesta

Da quest’anno, come descritto dalla Circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019, sono cambiate, ma non per tutti, le modalità di presentazione della domanda per ottenere gli assegni familiari 2019.

Non si dovrà più richiederli compilando un modulo cartaceo da consegnare al proprio datore di lavoro o all’INPS (se pensionati), ma in via telematica attraverso il servizio online dell’istituto nazionale di previdenza oppure attraverso CAF, patronati autorizzati, consulenti del lavoro o commercialisti.

Le nuove domande serviranno ad ottenere il beneficio dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Ma vediamo innanzitutto cosa sono gli assegni familiari e a chi spettano.

 

Cosa sono gli assegni familiari

L’Assegno per il Nucleo Familiare (il cui acronimo è ANF) è una prestazione economica a sostegno del reddito erogata dall'INPS e destinata ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori e di titolari delle pensioni tenendo conto della tipologia e del numero dei componenti del nucleo familiare, oltre che del reddito complessivo percepito annualmente dal nucleo stesso.


A chi spetta l’Assegno per il Nucleo Familiare

Come espressamente indicato sul sito dell’INPS, l’Assegno per il Nucleo Familiare spetta:

•    ai lavoratori dipendenti del settore privato;

•    ai lavoratori dipendenti agricoli;

•    ai lavoratori domestici e somministrati;

•    ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata;

•    ai lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;

•    ai titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;

•    ai titolari di prestazioni previdenziali;

•    ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.


Qual è l’ammontare dell’Assegno per il nucleo familiare

L’ammontare della prestazione dipende, quindi, dai fattori indicati ed è decrescente all’aumentare del reddito complessivo familiare.

Le cifre corrisposte sono riviste annualmente dall’INPS e pubblicate in una tabella aggiornata in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT.

La variazione calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento e, dunque, in base a tale rivalutazione sono stati calcolati i nuovi importi in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

I redditi da tenere in considerazione per calcolare l’importo del beneficio sono quelli assoggettabili all’IRPEF e percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare (occorre, quindi, calcolare le entrate totali della famiglia). Inoltre, il reddito complessivo deve essere costituito, almeno per il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Attenzione: nel reddito complessivo sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, nel caso in cui siano superiori a 1.032,91 euro.

Non devono, invece, essere ricompresi i redditi derivanti da:

•    TFR, ovvero il Trattamento di Fine Rapporto

•    i trattamenti di famiglia dovuti per legge

•    le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

•    le indennità di accompagnamento agli invalidi civili

•    le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;

•    gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

•    gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;

•    l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;

•    gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Nella maggioranza dei casi, l’ANF viene versato al beneficiario dal datore di lavoro che, a sua volta, poi lo recupererà dall’INPS.

Ci sono, però, specifici casi in cu l’assegno viene erogato direttamente dall’Istituto di previdenza, ovvero quando il richiedente è:

•    un addetto ai servizi domestici;

•    un iscritto alla Gestione Separata;

•    un operaio agricolo dipendente a tempo determinato;

•    un lavoratore di ditte cessate o fallite;

•    un beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

 

Come presentare la domanda

Come detto, da quest’anno la domanda di assegnazione dell’assegno per il nucleo familiare deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso i CAF, i patronati autorizzati, i consulenti del lavoro e i commercialisti.

Invece, fino al 31 marzo 2019, le domande dovevano essere presentate per il tramite del datore di lavoro compilando un apposito modulo.

Da quest’anno, per le erogazioni dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, è obbligatorio per tutti i dipendenti che possono beneficiare dell’assegno presentare le istanze direttamente all’INPS in via telematica.

Sono esclusi da tale obbligo, e quindi devono presentare la domanda con la vecchia formula (in maniera cartacea compilando un modulo da consegnare al datore di lavoro) solo gli operai agricoli a tempo indeterminato. Mentre gli impiegati del settore agricolo devono rispettare le nuove regole.


Per avere ulteriori informazioni in merito è consigliabile consultare un consulente del lavoro. Cercate il professionista nella vostra zona sul nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

 

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