Assegno di Inclusione: cos'è e chi può ottenerlo?


Ecco cos'è l'Assegno di inclusione sono e chi può ottenere la nuova misura sociale che sostituisce il Reddito di cittadinanza
Assegno di Inclusione: cos'è e chi può ottenerlo?

Nel messaggio 2632 del 12 luglio scorso, l’INPS ha chiarito le modalità di ottenimento dell’Assegno Unico Universale per i percettori del Reddito di cittadinanza, ma ha anche descritto le nuove misure di inclusione e coesione che andranno a sostituire il Rdc, rimandando a una successiva circolare le indicazioni per l’accesso ai sostegni economici.

Con il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, sono state introdotte le due nuove misure:
1.    Assegno di inclusione (ADI) 
2.    Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Vediamo cosa prevede il nuovo sostegno al reddito.

 

Cos’è l’Assegno di Inclusione e chi può ottenerlo?

L’ADI diventerà operativo a partire dal 1° gennaio 2024 e, così come concepito nell’art. 1 del decreto citato, è uno strumento “di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”. Inoltre, si tratta di una misura “condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.
 
L’Assegno di inclusione è riconosciuto se nel nucleo familiare è presente un minorenne, un disabile o una persona con almeno 60 anni di età, oppure un componente in condizioni di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

 

I requisiti per richiedere l’Assegno di inclusione

Ciascuno dei componenti può chiedere l’Assegno di inclusione a patto che si rispettino i seguenti requisiti:
a)    essere cittadino dell'Unione europea o suo familiare con diritto di soggiorno, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di protezione internazionale 
b)    al momento della presentazione della domanda, essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo
c)    avere un valore ISEE non superiore a 9.360 euro
d)    avere un valore del reddito familiare inferiore ai 6 mila euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (diventano 7.560 annui se il  nucleo  familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni  oppure se oltre a loro sono presenti persone più giovani, ma con disabilità grave o di non autosufficienza)
e)    avere una casa di abitazione di valore non superiore a 150 mila euro ai fini IMU
f)    avere un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore ai 30 mila euro ai fini ISEE
g)    un valore del patrimonio mobiliare non superiore ai 6 mila euro, aumentati di 2 mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo e, comunque, fino a un massimo di 10 mila euro; è possibile, però, aggiungere altri 1.000 euro per ogni figlio minorenne successivo al secondo, 5 mila euro in caso di componente disabile e 7.500 euro in caso di componente con disabilità grave o non autosufficiente
h)    non possedere o avere la disponibilità di un’auto di cilindrata superiore a 1.600 cc. o moto di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati per la prima volta nei 36 mesi prima della data dell’istanza dell’Assegno di Inclusione.
i)    non possedere o avere la piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili 
j)    il beneficiario dell’Assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelari o essere raggiunto da sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta
k)    non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del lavoro

 

La scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione

Relativamente alla scala di equivalenza, il parametro di base è pari a 1 e può arrivare fino a un massimo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Al valore iniziale di 1 si devono aggiungere:
•    0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente
•    0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; 
•    0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura
•    0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza 
•    0,15 per ciascun minore di età, fino a due 
•    0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo 

 

L’ammontare dell’assegno di inclusione

Il sostegno economico è formato da due componenti:
1.    Integrazione al reddito fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (si sale fino a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure se gli altri componenti sono tutti  in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza
2.    Integrazione all’affitto fino ad un massimo di euro 3.360 annui, oppure di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o se gli altri familiari sono tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza 


La durata dell’Assegno di inclusione

Il beneficio sarà erogato per 18 mesi. Sarà possibile effettuare rinnovi della durata di 12 mesi, ma tra i differenti rinnovi è sempre prevista la sospensione di un mese.
 

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