Assegno di mantenimento, può variare se si cambia città


L’assegno divorzile può essere aumentato o ridotto a seconda del variare del costo della vita nella nuova città di residenza dell’obbligato
Assegno di mantenimento, può variare se si cambia città


La Corte di Cassazione si è recentemente espressa nuovamente sulla quantificazione dell’assegno divorzile con l’ordinanza n. 174 del 9 gennaio 2020.

Il caso che la Sesta sezione civile della Suprema Corte si è trovata a dirimere è quello di un uomo che si è trasferito a Roma, città il cui costo della vita è superiore rispetto a quello in cui risiedeva precedentemente. A fronte delle maggiori uscite finanziarie, l’uomo aveva ottenuto dalla Corte di Appello la riduzione dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie non autosufficiente economicamente.

Gli ermellini hanno confermato la sentenza di merito di secondo grado, confermando la linea tracciata dalla Corte di Appello, in base alla quale per quantificare l’assegno di mantenimento, oltre alla sua capacità reddituale e al nuovo costo della vita del coniuge obbligato, devono essere tenuti in considerazione anche altri elementi.

Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva rammentato che l’ex marito, oltre alle maggiori spese dovute al trasferimento in una città più cara, doveva sostenere ulteriori costi per curarsi (date le sue condizioni di salute) e per mantenere il figlio maggiorenne, anch’esso non autosufficiente e in precedenza convivente con il padre.

In altre parole, se l’ex coniuge obbligato cambia città e nella nuova residenza il costo della vita è più caro, questi può ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento. Tale principio, però, vale anche al contrario, ovvero l’ex coniuge obbligato potrebbe vedersi aumentare l’assegno divorzile se nel nuovo luogo di residenza il costo della vita è inferiore.

Nel caso di specie, inoltre, vi è un altro punto che è stato sollevato.
Nel ricorso in Cassazione, l’ex moglie aveva lamentato il fatto che la Corte di Appello avesse tenuto in considerazione anche nuovi elementi relativi all’ex marito (le condizioni di salute dell’uomo e il mantenimento al figlio maggiorenne), che non erano invece emersi nel primo grado di giudizio in Tribunale. Ma anche in questo caso, la Cassazione ha rigettato tale motivo di ricorso poiché gli elementi che dovessero emergere nel corso della causa (nel caso specifico sono emersi dopo la sentenza del Tribunale) vanno tenuti in considerazione.

Nell’ordinanza della Suprema corte, infatti, si legge: “Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 5, c.6, L. n. 898 del 1970 perché la Corte d'Appello ha posto a base della decisione circostanze nuove (patologie dello “Omissis” e versamento diretto al figlio “Omissis”) e non la situazione cristallizzatasi alla decisione di primo grado.
(…) Nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus e trovando applicazione il giudizio di revisione ex art. 9 L. n. 898 del 1970 soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito”
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