Assegno divorziale: normativa, come si calcola, rivalutazione e revoca


In questo articolo affrontiamo gli aspetti più importanti relativi all'assegno divorziale in seguito allo sciogliemento del matrimonio
Assegno divorziale: normativa, come si calcola, rivalutazione e revoca

Assegno divorziale: di cosa si tratta

Quando si parla di assegno divorziale ci si riferisce, dopo pronuncia di divorzio, all'obbligo di uno dei due coniugi di corrispondere all'altro periodicamente un contributo in termini economici, qualora questi non disponga di mezzi adeguati o che per ragioni oggettive non può procurarseli.

Cosa dice la normativa di riferimento?

La normativa di riferimento in questi casi si esplica nell'art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio (L. 898/1970). Questa stabilisce che il Tribunale, con la sentenza che dispone il divorzio, può stabilire l’obbligo da parte di un coniuge di corrispondere in maniera periodica un assegno a favore dell'altro coniuge. Affinché ciò avvenga è necessario che quest’ultimo non abbia i mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Secondoil predetto articolo la decisione del Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri e nello specifico “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

Il Tribunale dovrà prendere in considerazione una serie di punti al fine di decidere in merito all’assegno divorzile, ovvero:

  • comparare le condizioni economiche e patrimoniali dei due coniugi;

  • verificare se il richiedente è effettivamente privo di mezzi adeguati per il suo sostentamento o comunque in qualche misura è impossibilitato a procurarseli;

  • accertare le cause della sperequazione tra i coniugi.

Come si calcola l'assegno divorziale?

L’importo dell’assegno divorzile deve essere quantificato in modo da tenere conto delle tre funzioni stesse dell’assegno, ovvero:

  • assistenziale
  • compensativa
  • perequativa

Il Tribunale effettuerà, quindi, una valutazione concreta basata sul contributo che il richiedente ha prestato alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto anche dell'eventuale sacrificio delle aspettative professionali, verificatosi nel corso del matrimonio.

Inoltre in base all'art 9 della Legge 898/70 è possibile chiedere e attuare una revisione dell’assegno divorzile se dovessero sopraggiungere “giustificati motivi”. Esempi di questi ultimi sono la perdita del posto di lavoro da parte del coniuge che è tenuto all'obbligo dell'assegno divorziale o nel caso in cui il ricevente ottenga un contratto di lavoro stabile.

Revoca dell'assegno divorziale

L'assegno divorziale può essere revocato, in base al comma 10 dell’art. 5 L. 898/1970, quando l’avente diritto si risposa ed anche in seguito all’instaurarsi di una convivenza di fatto, purché di natura stabile e duratura.

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