Assegno divorzile ridotto se si eredita
La Corte di Cassazione ha sancito il principio delle “potenzialità economiche”, anche se intervenute dopo la separazione

La Corte di Cassazione ha sancito il principio in base al quale se si eredita dopo la separazione, il nuovo "potenziale economico" concorre a quantificare e a ridurre l’ammontare dell’assegno divorzile. L’orientamento è stato espresso con l’ordinanza n. 11797 del 27 maggio scorso della Corte Suprema che è stata interpellata per dirimere un contenzioso tra ex coniugi.
L’uomo, che dopo la separazione doveva versare all’ex moglie un assegno divorzile di mille e 100 euro mensili, ha fatto ricorso chiedendo una riduzione del mantenimento dopo che l’ex coniuge aveva ereditato alcuni appartamenti. Un tesoro, dato che la donna, vendendoli, aveva ricavato 960 mila euro. A fronte della nuova condizione economica dell’ex moglie, l’uomo aveva richiesto una riduzione dell’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’uomo, anche se l’eredita incassata dall’ex moglie, è stata riscossa dopo la separazione. Se, da una parte, l’assegno divorzile deve garantire all’ex coniuge un tenore di vita simile a quello sostenuto prima della separazione, dall’altra, però - afferma la Suprema Corte - tale tenore di vita deve essere comparato con le "potenzialità economiche" di chi riceve l’assegno. Ciò significa che, l’assegno divorzile deve essere coerente con la situazione economica di chi lo riceve. Quindi, se dopo la separazione si verificano nuovi introiti finanziari, tali da consentire un tenore di vita simile a quello precedente alla rottura coniugale, l’assegno divorzile dovrà essere adeguato alla nuova situazione finanziaria.
Nell’ordinanza delle Corte di Cassazione, infatti, si legge che l’ammontare dell’assegno divorzile, tale da garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio "deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e, nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato".
L’uomo, che dopo la separazione doveva versare all’ex moglie un assegno divorzile di mille e 100 euro mensili, ha fatto ricorso chiedendo una riduzione del mantenimento dopo che l’ex coniuge aveva ereditato alcuni appartamenti. Un tesoro, dato che la donna, vendendoli, aveva ricavato 960 mila euro. A fronte della nuova condizione economica dell’ex moglie, l’uomo aveva richiesto una riduzione dell’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’uomo, anche se l’eredita incassata dall’ex moglie, è stata riscossa dopo la separazione. Se, da una parte, l’assegno divorzile deve garantire all’ex coniuge un tenore di vita simile a quello sostenuto prima della separazione, dall’altra, però - afferma la Suprema Corte - tale tenore di vita deve essere comparato con le "potenzialità economiche" di chi riceve l’assegno. Ciò significa che, l’assegno divorzile deve essere coerente con la situazione economica di chi lo riceve. Quindi, se dopo la separazione si verificano nuovi introiti finanziari, tali da consentire un tenore di vita simile a quello precedente alla rottura coniugale, l’assegno divorzile dovrà essere adeguato alla nuova situazione finanziaria.
Nell’ordinanza delle Corte di Cassazione, infatti, si legge che l’ammontare dell’assegno divorzile, tale da garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio "deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e, nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato".
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