Assicurazione contro gli infortuni domestici: ora l’iscrizione è telematica

Con la Legge del 3 dicembre del 1999 n. 493 (poi integrata e modificata dal Decreto Ministeriale 31/01/2006, dalla Legge del 27/12/2006 n.296, dalla Legge di Bilancio 2019 e dal Decreto 13 novembre 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) è stato sancito l’obbligo di un’assicurazione contro gli infortuni domestici per chi, tra i 18 e i 67 anni, sia uomini che donne, si occupa a tempo pieno, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione della cura dei componenti della propria famiglia e della pulizia degli ambienti in cui risiedono.
Dall’anno della sua introduzione, l’assicurazione contro gli infortuni domestici gestita dall’Inail ha subito diverse modifiche in merito all’ambito di applicazione (estendendo le tutele ad una platea più ampia) e all’ammontare del premio.
Ultima e recente novità, diventata operativa con la determinazione presidenziale dell’Inail 30 dicembre 2019, n. 49, riguarda la trasmissione delle domande legate all’assicurazione contro gli infortuni domestici che deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Indice:
Chi ha l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni domestici
L’assicurazione contro gli infortuni domestici, introdotta con la Legge del 3 dicembre del 1999 n. 493 e diventata operativa nel 2001, è un’assicurazione destinata a coloro, uomini e donne, che dedicano il proprio tempo alle faccende domestiche e alla cura del nucleo familiare. Oltre a garantire una tutela alle casalinghe o ai casalinghi, la Legge del 3 dicembre del 1999 n.493 riconosce ufficialmente e per la prima volta il contributo sociale ed economico di chi dedica il proprio tempo al nucleo familiare.
Il lavoro domestico, infatti, è definito come un’attività svolta da uno o più soggetti nell’abitazione dove risiede il nucleo familiare il quale è composto da un insieme di persone accomunate da legami affettivi (il nucleo familiare può essere, quindi, composto anche dalle coppie di fatto o da un singolo individuo).
Rientrano nell’ambito di attività domestiche anche quelle piccole attività di piccola manutenzione idraulica o elettrica che rientrano nel comune “fai da te”.
Si deve obbligatoriamente assicurare contro gli infortuni domestici chi:
• ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
• svolge l’attività di cura del nucleo familiare e di gestione e pulizia della casa;
• presta il lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo;
• non è legato da legami di subordinazione.
Per ambito domestico si intende non solo l’abitazione dove risiede la famiglia, ma anche le relative pertinenze, come soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc… Se l’unità immobiliare fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
L’assicurazione vale anche durante i soggiorni estivi e, in generale, le residenze temporanee scelte per le vacanze, se si dimora in case prese in affitto. E’, invece, escluso l’infortunio in itinere.
Sono ugualmente obbligati ad assicurarsi coloro che svolgono in maniera abituale ed esclusivo il lavoro domestico e che:
• sono studenti (anche fuori sede rispetto alla città di residenza);
• hanno compiuto i 18 anni e non studiano e non lavorano (fermo restando sempre il requisito della cura dei componenti della famiglia;
• i pensionati di età inferiore ai 67 anni;
• i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e che non hanno altra occupazione;
• i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
• i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); in questo caso l’assicurazione ricopre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa (anche se il premio va versato per intero).
Occorre sottolineare che nell’ambito dello stesso nucleo familiare si possono assicurare più persone contemporaneamente (ad esempio al madre e la figlia).
E’, al contrario, escluso dall’obbligo assicurativo chi:
• ha meno di 18 anni o più di 67 anni;
• svolge un lavoro socialmente utile (Lsu);
• è titolare di una borsa lavoro;
• è iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio;
• lavora part time;
• è un religioso.
Quali sono le tutele dell’assicurazione?
Con la Legge del 3 dicembre del 1999 n. 493 è stata introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per determinate categorie di cittadini. Ma nel corso degli anni, la normativa è stata novellata anche se la ratio è stata sempre la stessa: riconoscere e valorizzare la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini che siano, che svolgono in modo abituale ed esclusivo, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività di cura della famiglia e dell’ambiente in cui dimora.
Nel 2006 l’assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale.
Nel 2007 la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni domestici è stata abbassata dal 33% al 27%.
Con la Legge di Bilancio 2019 e a partire dal 1° gennaio 2019 è stata ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari. Infatti:
• è stata innalzata l’età per la tutela assicurativa da 65 anni a 67 anni;
• è stato abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita dal 27% al 16%;
• è stata prevista la corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15% pari a 300 euro;
• il riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni, come da T.U. n. 1124 del 1965.
Nel caso di infortunio permanente superiore al 16% si ha diritto a una rendita vitalizia mensile, che oscilla dai 166,79 euro al mese (per percentuali di invalidità pari al 16%) ai 1.158,32 euro mensili per invalidità pari al 100%.
La rendita è esente da oneri fiscali, quindi, non va considerata come base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di decesso dell’assicurato, la rendita è riconosciuta agli eredi aventi diritto, calcolata ed erogata alle stesse condizioni dell’infortunio domestico.
Infine, non sono coperti gli infortuni occorsi all'estero o se provocati da un evento estraneo al lavoro domestico.
A quanto ammonta il premio? E chi è esonerato?
Con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), come detto, sono state ampliate le tutele garantite dall’assicurazione contro gli infortuni domestici, ma contemporaneamente è stato aumentato il premio assicurativo annuale.
Fino al 2019, infatti, il suo ammontare era di 12,91 euro, mentre dal 2019 è stato innalzato a 24 euro. il versamento va effettuato entro il 31 gennaio 2020.
Se, però, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio 2020 l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.
In caso di mancato pagamento si rischia una sanzione comminata dall’Inail e commisurata al perioo di trasgressione. L’importo della sanzione, in ogni caso, non può essere superiore a 24 euro, ovvero l’importo del premio.
Per i non abbienti, però, la copertura del premio è a carico dello Stato a fronte della presentazione di un’autocertificazione all’INAIL. Per ottenere l’esonero dal pagamento del premio occorre rispettare i seguenti requisiti:
• avere un reddito lordo personale inferiore ai 4.648,11 annui;
• oppure avere un reddito complessivo familiare inferiore ai 9.296,22 euro lordi all’anno.
Il pagamento può essere effettuato telematicamente attraverso il servizio pagoPA sul sito dell’Inail, di Poste Italiane, delle banche e di altri prestatori di servizi autorizzati, oppure recandosi direttamente in Posta, in banca (anche tramite bancomat), nelle ricevitorie, nei tabaccai e nei supermercati abilitati al servizio, pagando il dovuto in contanti oppure con le carte elettroniche (bancomat e carte di credito) o, infine, con addebito in conto corrente.
Se si è già iscritti all’assicurazione, invece, si riceverà entro la fine dell’anno, una lettera dall’Inail con l’avviso prestampato di pagamento pagoPA.
Come presentare domanda
Ultima novità introdotta recentemente con la determina del Presidente Inail del 30 dicembre 2019, n. 49 è la modalità di presentazione delle domande di assicurazione contro gli infortuni domestici.
Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di iscrizione deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite il servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” previo il possesso delle credenziali dispositive in www.inail.it.
La domanda deve essere presentata da chi si iscrive per la prima volta all’assicurazione contro gli infortuni domestici oppure da chi intende cancellarsi per il venir meno dei requisiti assicurativi.
Nella domanda ci sono due sezioni, la A e la B. Nella sezione A si devono inserire i dati anagrafici e le altre informazioni richieste, tra cui l’indirizzo di posta elettronica (o PEC) al quale saranno inviati sia la comunicazione dell’accettazione della domanda di iscrizione sia i successivi avvisi di pagamento tramite pagoPA per effettuare il pagamento.
Nella sezione B, invece, occorre dichiarare e indicare di possedere i requisiti assicurativi per potersi iscrivere. Nello specifico, i requisiti richiesti per l’adesione all’assicurazione sono:
• svolgere in ambito domestico l’insieme delle attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico;
• svolgere tali attività a titolo gratuito;
• svolgere tali attività in via esclusiva e abituale;
• non svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ottenere la rendita in caso di infortunio?
Per ottenere la rendita vitalizia in caso di infortunio domestico, occorre presentare una domanda all’INAIL (allegando la certificazione medica e la descrizione dei fatti), il quale ha 120 giorni di tempo per accertare l’invalidità.
Nel caso l’INAIL rigettasse la domanda, l’assicurato può presentare ricorso entro 90 giorni, tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno, presso il Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
A fronte di un nuovo giudizio negativo o se, trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso il Comitato non si è pronunciato, l’assicurato potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.
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