Assicurazione viaggio anti-Covid: aumento delle stipule e clausule contrattuali


Tenendo conto dell'attuale emergenza sanitaria molte compagnie assicurative hanno introdotto nelle polizza di assicurazioni viaggi anche l'infezione Covid
Assicurazione viaggio anti-Covid: aumento delle stipule e clausule contrattuali

Se in epoca pre-pandemia le assicurazioni sui viaggi sembravano una spesa superflua oggi, invece, sono sempre più richieste. Il Covid e la possibilità che un volo salti poco prima della partenza hanno fatto sì che le persone iniziassero a prevenire il problema. Si è quindi registrato un vero e proprio boom della stipula di assicurazioni sui viaggi.  Nei primi sei mesi dell’anno, le richieste di preventivi gratuiti di assicurazioni viaggio sono aumentati del 44%.  Il mercato per le coperture di viaggio Covid-19 si aggirerebbe tra i 30 e i 40 miliardi di dollari l’anno.

Assicurazione viaggio: di cosa si tratta?

Una polizza assicurativa di viaggio copre i costi di tutti gli eventi negativi che possono accadere durante un viaggio, sia esso di lavoro o una vacanza, in Italia o all’estero. Parliamo per esempio di: 

  • malattie (Covid e non Covid); 

  • infortuni;

  • perdita del bagaglio; 

  • annullamento viaggio.

Il costo della polizza varia a seconda di alcuni fattori come la durata del viaggio, la destinazione, il numero di persone coperte. La differenza tra una copertura e l’altra, solitamente, si aggira intorno a poche decine di euro.

Le assicurazioni viaggio oggi vengono direttamente incluse nei pacchetti, e ormai sono sempre di più i Paesi che richiedono una copertura obbligatoria nel caso in cui, per esempio, i visitatori dovessero ammalarsi a causa del coronavirus. È stata così introdotta l’infezione da Covid-19 come causa di annullamento, coperture di assitenza , rimborso spese mediche e prolungamento del soggiorno per Covid.

10 clausule contrattuali da non sottovalutare

Molto spesso le compagnie assicurative propongono pacchetti che oltre a riguardare il Covid includono tutta una serie di ulteriori e possibili situazioni. Proprio per questo motivo quando si decidere di stipulare un contratto di polizza assicurativa viaggio è sempre bene controllare l'eventuale presenza di clausule che possono prescindere dall'emergenza sanitaria in corso. Conosciamo quindi quei casi in cui il rimborso assicurativo non ha luogo.

Ecco quali sono le clausule che potete trovare nel contratto assicurativo:

  1. Ogni polizza ha un massimale, ovvero un un limite entro cui la compagnia assicuratrice risarcisce.

  2. Somme non risarcite, la franchigia ovvero l’importo che resta a carico dell’assicurato e lo scoperto cioè la percentuale del danno che non viene risarcito. 

  3. Non sono coperti dall’assicurazione coloro che non hanno domicilio o residenza in Italia, né le persone che, al momento della sottoscrizione della polizza, hanno già compiuto 75 anni di età.

  4. Non sono coperti dall’assicurazione i sinistri verificatisi oltre il limite chilometrico e temporale previsti dalla polizza. Inoltre la copertura ha validità dal momento dell’inizio del viaggio fino al suo termine.

  5. Per la prestazione di invio di un medico, l’impresa non potrà sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. Inoltre per la prestazione di cure riabilitative i costi restano a carico dell’assicurato. 

  6. Niente rimborso per l'insorgenza di una malattia se il viaggio è stato intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici. Niente risarcimento per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali, né per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite. lo stesso vale se si verifichino le dimissioni volontarie dell’assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale si trova ricoverato e anche nel caso in cui il consumatore rifiuti volontariamente il trasporto sanitario.

  7. Nessun indennizzo per la pratica di sport aerei in generale e sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti. 

  8. Nessun risarcimento per smarrimento del bagaglio se il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave e il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave. L’assicurato non verrà rimborsato se il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne (dalle 20 alle 7) in una pubblica autorimessa custodita e a pagamento.

  9. Non scatta l’indennizzo se il cliente è vittima senza colpa di un incidente stradale alla guida di un veicolo per il quale non ha la patente adatta.

  10. La compagnia esclude dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza o evento derivante direttamente o indirettamente da eventi rari. Per esempio guerre, scioperi, sommosse, tumulti popolari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di terrorismo, ecc.

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