Autovelox anche in città e “strada urbana ciclabile”: la mini-riforma del CdS

Il Decreto Semplificazioni, così come è stato approvato dal Senato il 4 settembre scorso, introduce alcune novità al Codice della Strada. Ora occorre aspettare la conversione in atto alla Camera per capire se ci saranno altre modifiche oppure no.
Ad ogni modo, la versione approvata da Palazzo Madama viene nominata come “mini-riforma” del Codice della Strada, dall’ottica “bike-friendly”.
Una delle novità più importanti, infatti, riguarda l’introduzione della “strada urbana ciclabile”, ma ve ne sono anche altre che riguardano gli autovelox in città, una stretta sulle soste selvagge e maggiori poteri agli ausiliari del traffico.
Lo scopo di fondo della “mini-riforma” del Codice della Strada è quello di tutelare gli utenti più a rischio nella circolazione stradale, ovvero i pedoni e i ciclisti.
Le novità sono conseguenza di un cambio di rotta in atto nei Comuni italiani che si stanno attrezzando per ampliare le piste ciclabili favorendo una mobilità alternativa ai mezzi pubblici e automobili dopo lo scoppio dell’emergenza batteriologica da Covid-19.
Vediamo allora le principali novità.
Indice:
Autovelox in città
Adesso le amministrazioni comunali possono installare autovelox anche nelle strade urbane e di quartiere.
Finora ciò non era possibile, se non nei viali a carreggiate separate dove il limite di velocità può raggiungere i 70 km orari. Con le modifiche al Codice della Strada, invece, gli autovelox potranno essere installati anche su strade differenti e con limiti diversi, anche come quelle che si trovano nei piccoli centri abitati.
Gli autovelox potranno essere installati anche nei centri storici o nelle vie a più alto affollamento, come quelle in cui sono presenti numerose attività commerciali. Il tutto per tutelare maggiormente i pedoni.
Ad autorizzare le nuove postazioni di controllo della velocità sarà il Prefetto che, prima di dare il via libera, dovrà effettuare un’analisi delle zone cittadine a più alto rischio di incidenti stradali e delle cause che li hanno provocati.
Le novità sulle piste ciclabili
Il D.L semplificazioni introduce all’art. 2 del Codice della Strada (rubricato “Definizione e classificazione delle strade”) la locuzione "strada urbana ciclabile" definita come “strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi”. Da sottolineare la priorità per i ciclisti. Dunque, colui che si immette con una bicicletta su una strada urbana ciclabile, anche da vie e case private, ha la priorità rispetto agli altri veicoli.
All’art. 3, comma 1 sono state introdotte due nuove definizioni: "corsia ciclabile" e "corsia ciclabile per doppio senso ciclabile".
Al punto 12 bis) dell’art. 3, comma 1, è stata definita "corsia ciclabile" quella corsia delimitata da una striscia bianca continua o discontinua che generalmente si trova sul lato destro della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi e contraddistinta dall’apposito simbolo che li rappresenta.
Ma la vera novità è la "corsia ciclabile per doppio senso ciclabile", introdotta con il punto 12 ter) dell’art. 3, comma 1. È posta laddove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h e si trova a sinistra rispetto al senso di marcia. Delimitata da una striscia bianca discontinua consentirà ai ciclisti di pedalare anche in contromano rispetto al senso di marcia, laddove la strada preveda un solo senso di marcia.
Infine, i Comuni potranno consentire ai ciclisti di circolare anche sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico, a patto che non ci siano binari tranviari e che la strada sia larghezza almeno 4,30 metri.
Scooter a tre ruote in autostrada
Altra novità che interessa chi guida uno scooter a tre ruote è la possibilità di viaggiare anche in autostrada.
Finora l’art. 175 del Codice della Strada, comma 2, punto a) prevedeva il divieto della circolazione sulle autostrade e tangenziali dei “velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico”. Nulla veniva detto sui tricicli basculanti.
Ma il decreto semplificazioni, a meno che non vi siano altre modifiche in caso di conversione in legge, colmerà tale vuoto legislativo modificando il punto b) della stessa norma.
Infatti, il divieto di circolazione in autostrada e tangenziali per “altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg” non varrà per i tricicli grazie all’aggiunta della seguente frase: «ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente». Lo stesso dovrebbe valere per gli scooter a tre ruote con motore elettrico.
Stretta sulle soste selvagge e maggiori poteri agli ausiliari
Le novità sul Codice della Strada riguardano anche una stretta alle soste selvagge.
Gli ausiliari del traffico potranno, previo provvedimento del sindaco successivo a un corso di formazione specifico, avere maggiori poteri sanzionatori nei divieti di sosta.
Potranno procedere con misure di prevenzione e accertamenti di tutte le violazioni si sosta e fermata nelle aree dove la sosta è regolamentata, ovvero nelle zone a pagamento e nelle aree verdi.
Ma non è tutto, la stretta prevede che le violazioni possano essere segnalate anche dai dipendenti comunali o delle aziende municipalizzate, come il trasporto pubblico o la nettezza urbana, sempre previo corso di formazione e provvedimento del sindaco.
I dipendenti delle municipalizzate, però, potranno multare i conducenti trasgressori soltanto se la sosta limita e ostacola la loro attività. A titolo di esempio, i controllori degli autobus potranno multare le auto in sosta selvaggia lungo le corsie adibite al servizio pubblico di linea, oppure nel caso del servizio di gestione della nettezza urbana, solo se il veicolo si trova davanti a un cassonetto ostacolando la raccolta dei rifiuti.
Introduzione della “zona scolastica”
Viene introdotta all’interno del Codice della Strada anche la “zona scolastica”, ovvero un’area limitrofa alle scuole ed edifici adibiti a uso scolastico che sarà delimitata da un segnale di inizio e di fine. All’interno dell’area sarà prevista una tutela particolare per studenti e pedoni e sarà possibile limitare o escludere la circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli. Tali eventuali limitazioni non varranno per i mezzi pubblici, per gli scuolabus, per i mezzi che trasportano studenti e per le auto munite di contrassegno per invalidi. Le modifiche al traffico dovranno essere decise dal sindaco tramite ordinanza.
I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa compresa tra 168 a 679 euro, a cui è aggiunta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni in caso di recidiva nel biennio.
Deroga al divieto di circolazione con targhe estere
La riforma del pacchetto sicurezza del 2018 aveva posto una stretta importante alla circolazione delle auto con targhe estere nel nostro paese prevedendo il divieto di guidarle per i cittadini residenti in Italia da più di 60 giorni (tranne eccezioni legate alle attività commerciali).
Con il D.L. semplificazioni si è introdotta una deroga a tale divieto per particolari soggetti, ovvero:
a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”.
Proroga scadenza delle revisioni, idoneità e aggiornamento della carta di circolazione
A fronte dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e del conseguente lockdown, il Governo ha previsto una nuova proroga delle scadenze delle revisioni, dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e dell’omologazione.
Nello specifico:
- se la scadenza prevista era il 31 luglio 2020, la proroga vale fino al 31 ottobre;
- se la scadenza è prevista entro il 30 settembre 2020, la proroga vale fino al 31 dicembre 2020;
- se la scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2020, la proroga vale fino al 28 febbraio 2021.
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