Avvocati e concorrenza: nuova maxi multa per il CNF
L’Agcm commina una nuova sanzione di oltre 912 mila euro al Consiglio Nazionale Forense per aver inosservato il provvedimento dell’Antitrust

"Tenuto conto della particolare gravità del comportamento del CNF, del significativo periodo di tempo per il quale si è protratta l’infrazione", l’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha deciso di comminare al CNF, il Consiglio Nazionale Forense, una nuova maxi multa di oltre 912 mila euro.
L’infrazione in questione è la mancata osservanza da parte del CNF delle disposizioni indicate dall’Agcm nel suo provvedimento numero 25154 del 22 ottobre 2014 per interrompere quella "restrizione della concorrenza tra i professionisti (avvocati, ndr) sottoposti alla vigilanza del CNF, impedendo loro di utilizzare determinate piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardo alla componente economica degli stessi".
La vicenda parte da lontano. Nel provvedimento citato del 2014, l’Autority aveva già comminato una prima multa di oltre 912 mila euro al CNF per aver adottato due diverse decisioni considerate ostative della concorrenza e dell’autonomia dei professionisti nell’agire sul mercato. Le due decisioni erano la circolare n. 22-C/2006, in cui il CNF bollava come illecito disciplinare la richiesta di parcelle legali inferiori ai minimi tariffari, e il parere n. 48/2012 in cui vietava "l’accaparramento di clientela" da parte degli avvocati che promuovevano la loro attività attraverso piattaforme commerciali digitali anche offrendo sconti sui compensi. Giudicati due provvedimenti lesivi del diritto alla concorrenza degli avvocati, l’Agcm aveva multato il CNF e gli aveva intimato di adottare misure atte a revocare le delibere anticoncorrenziali e a darne adeguata comunicazione agli avvocati iscritti al Consiglio Nazionale Forense. Entro il 28 febbraio 2015, inoltre, il CNF avrebbe dovuto comunicare all’Antitrust le misure adottate.
Nonostante ciò, nessuna comunicazione è stata data agli iscritti dal CNF né al garante della concorrenza, così come il parere n. 48/2012 continuava a essere pubblicato nel sito del CNF, mentre era stata rimossa la circolare n. 22-C/2006. A fronte di tali inadempimenti, l’Agcm aveva adottato la delibera n. 25487 del 27 maggio 2015 per inottemperanza alla propria precedente delibera n. 25154 del 22 ottobre 2014.
Anche il TAR Lazio si è espresso sulla questione con la sentenza n. 8778/2015 del 1° luglio. Il tribunale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso del CNF disponendo l’annullamento della delibera n. 25154 del 22 ottobre 2014 per quanto riguardava la circolare n. 22-C/2006, ma confermando e riconoscendo la natura anticoncorrenziale del parere n. 48/2012 che definiva non deontologicamente coretto l’uso di piattaforme digitali commerciali per la promozione della propria attività legale anche ricorrendo a sconti e offerte. A fronte delle decisione del Tar, l’Agcm aveva ridotto la sanzione a carico del CNF fino a quasi 514 mila euro.
Solo con la delibera del 23 ottobre 2015 il CNF ha fornito la propria interpretazione sul parere n. 48/2012, che però, non solo non è stata considerata dall’Autority come una misura ottemperante per revocare la posizione anticoncorrenziale del CNF, ma anzi ribadisce come comportamento deontologicamente scorretto l’acquisizione di clientela attraverso mezzi che "possano, facilmente degradare ad improprio accaparramento di clientela attraverso la suggestione creata esclusivamente dalla convenienza economica".
In sostanza, per il CNF sembrerebbe che offrire sconti o promozioni su piattaforme digitali commerciali sminuirebbe il valore della categoria degli avvocati rendendo il costo della parcella l’unico criterio su cui si basa la concorrenza. Cosa che sarebbe quindi deontologicamente scorretta.
Di qui, la nuova delibera del Garante, n. 25868 del 10 febbraio 2016, che ha multato nuovamente il CNF per circa 912 mila euro per la grave inottemperanza alla decisione dell’Agcm protrattasi per lungo tempo senza giustificazione.
L’infrazione in questione è la mancata osservanza da parte del CNF delle disposizioni indicate dall’Agcm nel suo provvedimento numero 25154 del 22 ottobre 2014 per interrompere quella "restrizione della concorrenza tra i professionisti (avvocati, ndr) sottoposti alla vigilanza del CNF, impedendo loro di utilizzare determinate piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardo alla componente economica degli stessi".
La vicenda parte da lontano. Nel provvedimento citato del 2014, l’Autority aveva già comminato una prima multa di oltre 912 mila euro al CNF per aver adottato due diverse decisioni considerate ostative della concorrenza e dell’autonomia dei professionisti nell’agire sul mercato. Le due decisioni erano la circolare n. 22-C/2006, in cui il CNF bollava come illecito disciplinare la richiesta di parcelle legali inferiori ai minimi tariffari, e il parere n. 48/2012 in cui vietava "l’accaparramento di clientela" da parte degli avvocati che promuovevano la loro attività attraverso piattaforme commerciali digitali anche offrendo sconti sui compensi. Giudicati due provvedimenti lesivi del diritto alla concorrenza degli avvocati, l’Agcm aveva multato il CNF e gli aveva intimato di adottare misure atte a revocare le delibere anticoncorrenziali e a darne adeguata comunicazione agli avvocati iscritti al Consiglio Nazionale Forense. Entro il 28 febbraio 2015, inoltre, il CNF avrebbe dovuto comunicare all’Antitrust le misure adottate.
Nonostante ciò, nessuna comunicazione è stata data agli iscritti dal CNF né al garante della concorrenza, così come il parere n. 48/2012 continuava a essere pubblicato nel sito del CNF, mentre era stata rimossa la circolare n. 22-C/2006. A fronte di tali inadempimenti, l’Agcm aveva adottato la delibera n. 25487 del 27 maggio 2015 per inottemperanza alla propria precedente delibera n. 25154 del 22 ottobre 2014.
Anche il TAR Lazio si è espresso sulla questione con la sentenza n. 8778/2015 del 1° luglio. Il tribunale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso del CNF disponendo l’annullamento della delibera n. 25154 del 22 ottobre 2014 per quanto riguardava la circolare n. 22-C/2006, ma confermando e riconoscendo la natura anticoncorrenziale del parere n. 48/2012 che definiva non deontologicamente coretto l’uso di piattaforme digitali commerciali per la promozione della propria attività legale anche ricorrendo a sconti e offerte. A fronte delle decisione del Tar, l’Agcm aveva ridotto la sanzione a carico del CNF fino a quasi 514 mila euro.
Solo con la delibera del 23 ottobre 2015 il CNF ha fornito la propria interpretazione sul parere n. 48/2012, che però, non solo non è stata considerata dall’Autority come una misura ottemperante per revocare la posizione anticoncorrenziale del CNF, ma anzi ribadisce come comportamento deontologicamente scorretto l’acquisizione di clientela attraverso mezzi che "possano, facilmente degradare ad improprio accaparramento di clientela attraverso la suggestione creata esclusivamente dalla convenienza economica".
In sostanza, per il CNF sembrerebbe che offrire sconti o promozioni su piattaforme digitali commerciali sminuirebbe il valore della categoria degli avvocati rendendo il costo della parcella l’unico criterio su cui si basa la concorrenza. Cosa che sarebbe quindi deontologicamente scorretta.
Di qui, la nuova delibera del Garante, n. 25868 del 10 febbraio 2016, che ha multato nuovamente il CNF per circa 912 mila euro per la grave inottemperanza alla decisione dell’Agcm protrattasi per lungo tempo senza giustificazione.
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