Avvocati, la polizza Rc diventerà facoltativa?
Il Ministero della Giustizia pronto a rivedere la normativa sull’obbligo della stipula di un’assicurazione Rc per gli avvocati
E’ stata pubblicata sul sito del CNF (Consiglio Nazionale Forense) la notizia di una prossima e, pare, più che possibile modifica della normativa sull’obbligo della stipula di un’assicurazione Rc per gli avvocati.
Sul sito ufficiale del CNF, infatti, si legge che "L’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia provvederà a formulare una proposta di modifica per l’articolo 12 comma 2 della legge professionale del 2012, relativo all’obbligo assicurativo per infortuni, come richiesto dal Consiglio Nazionale Forense" e che prevedrebbe, in caso di mancata assicurazione e rispetto della legge, la cancellazione dell’avvocato dall’albo forense.
L’articolo 12, comma 2 della Legge professionale del 2012 (Legge del 31 dicembre 2012 n. 247) recita: "All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".
Adesso tale obbliga pare vacillare.
La modifica richiesta e caldeggiata dal presidente del CNF Andrea Mascherin è sostanzialmente quella di rendere l’obbligo della stipula di una copertura assicurativa in una facoltà di stipula a discrezione degli avvocati. "L’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo" - ha scritto Andrea Mascherin (come si legge sul sito del CNF), "sottolineando come i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati". E il ministro Andrea Orlando, in una nota di risposta del 27 ottobre, "ha convenuto con la richiesta del Cnf di rimettere all’autonomia dei singoli la valutazione sulla stipula di una polizza infortuni e ha aggiunto di aver chiesto al suo Ufficio legislativo di valutare un’ulteriore ipotesi di modifica, relativa all’esenzione dell’avvocato dall’obbligo assicurativo per gli infortuni derivanti a collaboratori già provvisti della relativa copertura assicurativa in virtù dell’iscrizione all’Inail".
Va detto che una modifica alla normativa sulla copertura assicurativa degli avvocati era nell’aria. L’obbligo alla stipula di una Rc, che doveva scattare l’11 ottobre, è stato prorogato al 10 novembre. Inoltre, non ci sarebbero al momento numeri certi da parte delle assicurazioni sulle adesioni degli avvocati alla stipula di una polizza assicurativa (che sembrerebbero essere molto bassi). Elementi che fanno prevedere come l’obbligo di una polizza sia sempre meno probabile.
Sul sito ufficiale del CNF, infatti, si legge che "L’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia provvederà a formulare una proposta di modifica per l’articolo 12 comma 2 della legge professionale del 2012, relativo all’obbligo assicurativo per infortuni, come richiesto dal Consiglio Nazionale Forense" e che prevedrebbe, in caso di mancata assicurazione e rispetto della legge, la cancellazione dell’avvocato dall’albo forense.
L’articolo 12, comma 2 della Legge professionale del 2012 (Legge del 31 dicembre 2012 n. 247) recita: "All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".
Adesso tale obbliga pare vacillare.
La modifica richiesta e caldeggiata dal presidente del CNF Andrea Mascherin è sostanzialmente quella di rendere l’obbligo della stipula di una copertura assicurativa in una facoltà di stipula a discrezione degli avvocati. "L’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo" - ha scritto Andrea Mascherin (come si legge sul sito del CNF), "sottolineando come i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati". E il ministro Andrea Orlando, in una nota di risposta del 27 ottobre, "ha convenuto con la richiesta del Cnf di rimettere all’autonomia dei singoli la valutazione sulla stipula di una polizza infortuni e ha aggiunto di aver chiesto al suo Ufficio legislativo di valutare un’ulteriore ipotesi di modifica, relativa all’esenzione dell’avvocato dall’obbligo assicurativo per gli infortuni derivanti a collaboratori già provvisti della relativa copertura assicurativa in virtù dell’iscrizione all’Inail".
Va detto che una modifica alla normativa sulla copertura assicurativa degli avvocati era nell’aria. L’obbligo alla stipula di una Rc, che doveva scattare l’11 ottobre, è stato prorogato al 10 novembre. Inoltre, non ci sarebbero al momento numeri certi da parte delle assicurazioni sulle adesioni degli avvocati alla stipula di una polizza assicurativa (che sembrerebbero essere molto bassi). Elementi che fanno prevedere come l’obbligo di una polizza sia sempre meno probabile.
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