Biotestamento, ok della Camera
E’ possibile il rifiuto alle cure mediche, comprese la nutrizione e l’idratazione artificiale. Ma il medico può ricorrere all’obiezione di coscienza

Con una larga maggioranza, la Camera dei deputati ha approvato in prima le "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento sanitario", il cosiddetto biotestamento. La proposta di legge, infatti, è passata a Montecitorio con 326 voti favorevoli, 37 voti contrari e soltanto 4 astenuti. Ora il testo passerà al Senato, dove potrebbe subire delle modifiche, soprattutto in merito al Registro delle "Dichiarazione anticipate di trattamento" (Registro delle Dat).
Nella legge sul testamento biologico trovano spazio le nuove norme sul consenso informato e sulla compilazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, con le quali ogni singolo cittadino potrà esprimere il proprio consenso o il proprio rifiuto ad essere sottoposto ai trattamenti sanitari in caso di incoscienza dovuta a patologie mediche oppure a causa di incidenti e traumi che impediscano di esprimere la propria volontà.
Accanto al biotestamento, il cittadino potrà indicare un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, che lo dovrà rappresentare, in caso di necessità, nei rapporti con il medico e con le strutture sanitarie.
Dunque, con il consenso informato si afferma il principio secondo il quale nessuno può essere sottoposto a cure mediche senza la propria accettazione, mentre con il testamento biologico si esprime in via anticipata le proprie volontà nel caso in cui non si potesse essere in grado di comunicarle. Quindi, prevale l’autonomia del paziente.
Attraverso il consenso informato e il biotestamento ogni persona ha il diritto di rifiutare le cure mediche farmacologiche, terapie, e l’interruzione della nutrizione e dell’idratazione artificiale.
E proprio sull’interruzione della nutrizione e dell’idratazione artificiale c’è sto un passo in avanti della nostra legislazione. Il caso Englaro, proprio su questi concetti, era stato dibattuto a lungo. Ci fu una battaglia legale sulla natura della nutrizione e dell’idratazione artificiale. Se la nuova legge sul biotestamento non dovesse subire modifiche su questo cruciale, la nutrizione e l’idratazione artificiale sarebbero equiparate legalmente ai trattamenti sanitari, e come tali, sarebbe possibile rifiutarli.
Le norme prevedono, inoltre, che il paziente possa, in qualsiasi momento, rifiutarsi di sottoporsi ai trattamenti sanitari pur avendo firmato precedentemente il consenso informato.
Di contro, però, viene riconosciuto al medico l'obiezione di coscienza. Ciò significa, quindi, che il medico potrà rifiutarsi di interrompere i trattamenti come richiesto dal paziente (che potrà rivolgersi a un altro medico), poiché non sussiste alcun obbligo professionale a "staccare la spina".
E’ vietato, in ogni caso, l’accanimento terapeutico da parte del medico in caso di patologie terminali e sarà possibile trattare il paziente con sedazioni profonde continue in associazione con la terapia del dolore.
E infine, le Dat, le Dichiarazioni anticipate di trattamento. Queste devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata oppure consegnate presso l'ufficio dello stato civile del Comune di appartenenza se nel Comune stesso è istituito un apposito registro, o, consegnate presso una struttura sanitaria in cui sia presente una gestione telematica delle cartelle cliniche dei pazienti. Le proprie volontà possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni. In ogni caso, il biotestamento può essere modificato o revocato dal paziente.
Nella legge sul testamento biologico trovano spazio le nuove norme sul consenso informato e sulla compilazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, con le quali ogni singolo cittadino potrà esprimere il proprio consenso o il proprio rifiuto ad essere sottoposto ai trattamenti sanitari in caso di incoscienza dovuta a patologie mediche oppure a causa di incidenti e traumi che impediscano di esprimere la propria volontà.
Accanto al biotestamento, il cittadino potrà indicare un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, che lo dovrà rappresentare, in caso di necessità, nei rapporti con il medico e con le strutture sanitarie.
Dunque, con il consenso informato si afferma il principio secondo il quale nessuno può essere sottoposto a cure mediche senza la propria accettazione, mentre con il testamento biologico si esprime in via anticipata le proprie volontà nel caso in cui non si potesse essere in grado di comunicarle. Quindi, prevale l’autonomia del paziente.
Attraverso il consenso informato e il biotestamento ogni persona ha il diritto di rifiutare le cure mediche farmacologiche, terapie, e l’interruzione della nutrizione e dell’idratazione artificiale.
E proprio sull’interruzione della nutrizione e dell’idratazione artificiale c’è sto un passo in avanti della nostra legislazione. Il caso Englaro, proprio su questi concetti, era stato dibattuto a lungo. Ci fu una battaglia legale sulla natura della nutrizione e dell’idratazione artificiale. Se la nuova legge sul biotestamento non dovesse subire modifiche su questo cruciale, la nutrizione e l’idratazione artificiale sarebbero equiparate legalmente ai trattamenti sanitari, e come tali, sarebbe possibile rifiutarli.
Le norme prevedono, inoltre, che il paziente possa, in qualsiasi momento, rifiutarsi di sottoporsi ai trattamenti sanitari pur avendo firmato precedentemente il consenso informato.
Di contro, però, viene riconosciuto al medico l'obiezione di coscienza. Ciò significa, quindi, che il medico potrà rifiutarsi di interrompere i trattamenti come richiesto dal paziente (che potrà rivolgersi a un altro medico), poiché non sussiste alcun obbligo professionale a "staccare la spina".
E’ vietato, in ogni caso, l’accanimento terapeutico da parte del medico in caso di patologie terminali e sarà possibile trattare il paziente con sedazioni profonde continue in associazione con la terapia del dolore.
E infine, le Dat, le Dichiarazioni anticipate di trattamento. Queste devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata oppure consegnate presso l'ufficio dello stato civile del Comune di appartenenza se nel Comune stesso è istituito un apposito registro, o, consegnate presso una struttura sanitaria in cui sia presente una gestione telematica delle cartelle cliniche dei pazienti. Le proprie volontà possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni. In ogni caso, il biotestamento può essere modificato o revocato dal paziente.
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