Bollette 28 giorni, il Consiglio di Stato conferma i rimborsi

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dalle compagnie telefoniche Vodafone, Wind-3 e Fastweb relative al caso della fatturazione delle bollette a 28 giorni, mettendo quindi la parola fine a una vicenda scoppiata nel 2017.
Si attende, ora, il pronunciamento sul ricorso presentato anche da Tim, anche se l’esito non dovrebbe essere poi differente rispetto a quello delle altre compagnie telefoniche concorrenti.
Il caso è esploso quando, nel 2017, i gestori delle comunicazioni di rete fissa e mobile hanno emesso fatture ai clienti ogni 28 giorni e non a cadenza mensile, erodendo così mensilmente giorni ai consumatori che hanno visto lievitare i costi dei servizi.
L’Agcom (l’Autorità Garante delle Comunicazioni) aveva sancito l’illegittimità della condotta richiedendo alle compagnie di rimborsare i clienti.
Successivamente, la decisione dell’Agcom è stata confermata anche dal TAR del Lazio che aveva inizialmente previsto la restituzione di quanto dovuto ai clienti coinvolti in base ai giorni illegittimamente ridotti entro il 31 dicembre 2018.
Però, a fronte del ricorso presentato al Consiglio di Stato da parte dei colossi della telefonia, la misura era stata sospesa.
Adesso è arrivata anche la decisione del Consiglio di Stato che è in linea con quanto affermato precedentemente dall’Autorità Garante delle Comunicazioni e dal TAR del Lazio.
E ora cosa devono fare i consumatori per ottenere il rimborso?
La situazione appare ancora incerta.
Il Consiglio di Stato ha stabilito un criterio automatico delle compensazioni, ovvero i clienti dei gestori telefonici dovranno ottenere quanto versato in più a causa dei giorni erosi mensilmente senza dover inoltrare alla compagnia di comunicazione alcuna richiesta apposita. In altre parole, il rimborso dovrebbe essere automatico.
I gestori, da parte loro, potrebbero prevedere invece una richiesta specifica oppure delle offerte aggiuntive di minuti di conversazione o di traffico internet per compensare i maggiori esborsi dei mesi precedenti.
Nel frattempo, il Codacons ha quantificato l’ammontare del maggiore esborso dei consumatori stimando una cifra compresa tra i 30 ed i 50 euro ad utente, mentre Federconsumatori ha pubblicato alcune indicazioni per gli utenti, elencate di seguito:
“• Le utenze che hanno diritto al rimborso sono quelle di telefonia fissa o fisso-mobile (le cosiddette utenze convergenti);
• Il periodo soggetto a ricalcolo e rimborso dei giorni erosi a causa della fatturazione a 28 giorni va dal 23 giugno 2017 fino alla ripresa della fatturazione mensile che deve essere avvenuta non oltre il 5 aprile 2018
• Per gli utenti che nel frattempo hanno cambiato gestore i rimborsi saranno subordinati a disposizioni AGCom che ci auguriamo siano emesse rapidamente;
• Il pronunciamento del Consiglio di Stato riguarda Vodafone, Wind-Tre e Fastweb. Per TIM, che ha presentato ricorso con tempistiche differenti, non è stata ancora pubblicata una sentenza. Ci si attende, tuttavia, un provvedimento analogo rispetto a quello già emesso per gli altri gestori;
• Di recente la nostra Associazione ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alle informazioni ricevute da parte dei gestori: alcune compagnie già prima del pronunciamento del Consiglio di Stato hanno invitato i clienti a presentare richiesta di rimborso per la fatturazione a 28 giorni attraverso un’apposita modulistica. Si tratta di indicazioni assolutamente inappropriate, che non solo si rivelano inesatte per 3 gestori su 4 alla luce della sentenza appena emessa (in cui è stata appunto ribadita l’automaticità delle compensazioni) ma che risultano fuorvianti anche nel caso in cui riguardino la compagnia per la quale si attende ancora una sentenza, proprio perché spettava al Consiglio di Stato stabilire l’iter corretto da seguire;
• Nelle scorse settimane le compagnie telefoniche hanno offerto ai clienti soluzioni alternative al rimborso vero e proprio, come giga per la navigazione su Internet, minuti di chiamate extra, voucher e altri servizi promozionali. Naturalmente spetta all’utente il diritto di scegliere, in base alle proprie esigenze, l’opzione preferita, tenendo presente che l’accettazione dell’offerta presentata dalla compagnia comporta la rinuncia a qualsiasi altra forma di rimborso, compensazione o restituzione dei giorni erosi”.
Discorso a parte va fatto per chi, dal 2017 ad oggi, ha modificato compagnia telefonica. Per loro il rimborso dovrebbe essere effettuato in base ad indicazioni che dovranno essere stabilite dall’Agcom.
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