Bollette luce e gas: pagamenti in ritardo
Le nuove regole varate dall’Autorità per l’Energia elettrica e gas prevedono nuovi termini e adempimenti prima della sospensione del servizio

Il metodo più sicuro per evitare di pagare in ritardo o di dimenticarsi totalmente di pagare le bollette di luce e gas è certamente quello del RID bancario, grazie al quale il fornitore del servizio preleva automaticamente quanto dovuto dal conto corrente del cliente. Quest’ultimo, d’altra parte, oltre al vantaggio di non dover ricordarsi le scadenze dei pagamenti, evita code e attese infruttuose in Posta. L’unica accortezza da tenere a mente è quella di comunicare alla banca di eliminare il servizio RID nel caso di recesso dal contratto di fornitura.
Potrebbe, però, accadere che una bolletta non venga saldata perché non si usufruisce del servizio RID, semplicemente ci si dimentichi di pagarla, oppure non si riesca a rispettare le scadenze per motivi di budget familiare. Nel caso, dunque, di mancati pagamenti, cosa succede? Da alcuni mesi sono entrate in vigore le nuove norme emanate dall’AEEG, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che disciplinano le nuove regole che i fornitori devono rispettare in caso di morosità degli utenti finali.
Quando il cliente non paga una bolletta di luce o gas, prima che venga sospeso il servizio, il fornitore ha l’obbligo di inviare al cliente un sollecito di pagamento attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. All’interno dell’avviso deve essere indicata la nuova scadenza entro la quale saldare il debito, pena la sospensione della fornitura. Tale nuova scadenza non può essere inferiore ai 15 giorni (contro i 10 previsti in precedenza) successivi all’invio del sollecito o inferiore ai 20 giorni se successivi all’emissione dell’avviso.
La lettera di sollecito deve indicare, inoltre, il termine entro il quale il gestore si arroga il diritto di sospendere il servizio di fornitura nel caso di un ulteriore mancato pagamento da parte dell’utente. Tale termine non può essere inferiore a tre giorni lavorativi. Se il fornitore non rispetta le nuove regole, il cliente ha diritto a un risarcimento che dovrà essere accreditato in bolletta. Nello specifico, l’utente ha il diritto a un risarcimento di:
- 30 euro se il fornitore sospende il servizio di fornitura senza aver inviato il preavviso
- 20 euro se il fornitore sospende il servizio prima della scadenza dei 15 o 20 giorni successivi all’invio o all’emissione del sollecito, o prima del termine dei tre giorni successivi
L’avviso deve, inoltre, indicare le modalità con cui l’utente finale può provare di aver invece già provveduto al pagamento della bolletta elettrica o del gas. In genere, viene indicato un numero di fax, ma è comunque consigliabile utilizzare lo strumento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se il fornitore sospende il servizio di fornitura e, contestualmente, riceve la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del cliente moroso, il gestore ha l’obbligo di ripristinare il servizio entro i due giorni feriali successivi, che si riducono a uno nel caso di fornitura di energia elettrica (se la comunicazione arriva entro le ore 18). Se non si rispettano tali regole, il gestore dovrà accreditare 30 euro al cliente a titolo di risarcimento. Va sottolineato, infine, che tali risarcimenti, non escludono la possibilità dell’utente di ricorrere alle vie legali per richiedere ulteriori risarcimenti a fonte dei danni riportati.
Potrebbe, però, accadere che una bolletta non venga saldata perché non si usufruisce del servizio RID, semplicemente ci si dimentichi di pagarla, oppure non si riesca a rispettare le scadenze per motivi di budget familiare. Nel caso, dunque, di mancati pagamenti, cosa succede? Da alcuni mesi sono entrate in vigore le nuove norme emanate dall’AEEG, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che disciplinano le nuove regole che i fornitori devono rispettare in caso di morosità degli utenti finali.
Quando il cliente non paga una bolletta di luce o gas, prima che venga sospeso il servizio, il fornitore ha l’obbligo di inviare al cliente un sollecito di pagamento attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. All’interno dell’avviso deve essere indicata la nuova scadenza entro la quale saldare il debito, pena la sospensione della fornitura. Tale nuova scadenza non può essere inferiore ai 15 giorni (contro i 10 previsti in precedenza) successivi all’invio del sollecito o inferiore ai 20 giorni se successivi all’emissione dell’avviso.
La lettera di sollecito deve indicare, inoltre, il termine entro il quale il gestore si arroga il diritto di sospendere il servizio di fornitura nel caso di un ulteriore mancato pagamento da parte dell’utente. Tale termine non può essere inferiore a tre giorni lavorativi. Se il fornitore non rispetta le nuove regole, il cliente ha diritto a un risarcimento che dovrà essere accreditato in bolletta. Nello specifico, l’utente ha il diritto a un risarcimento di:
- 30 euro se il fornitore sospende il servizio di fornitura senza aver inviato il preavviso
- 20 euro se il fornitore sospende il servizio prima della scadenza dei 15 o 20 giorni successivi all’invio o all’emissione del sollecito, o prima del termine dei tre giorni successivi
L’avviso deve, inoltre, indicare le modalità con cui l’utente finale può provare di aver invece già provveduto al pagamento della bolletta elettrica o del gas. In genere, viene indicato un numero di fax, ma è comunque consigliabile utilizzare lo strumento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se il fornitore sospende il servizio di fornitura e, contestualmente, riceve la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del cliente moroso, il gestore ha l’obbligo di ripristinare il servizio entro i due giorni feriali successivi, che si riducono a uno nel caso di fornitura di energia elettrica (se la comunicazione arriva entro le ore 18). Se non si rispettano tali regole, il gestore dovrà accreditare 30 euro al cliente a titolo di risarcimento. Va sottolineato, infine, che tali risarcimenti, non escludono la possibilità dell’utente di ricorrere alle vie legali per richiedere ulteriori risarcimenti a fonte dei danni riportati.
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