Bonus baby-sitter: anche per chi lavora in smart working e senza limiti di reddito

L’articolo 23, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (meglio noto come Decreto “Cura Italia”) ha introdotto un particolare bonus baby-sitter per sostenere i genitori lavoratori per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni che hanno sospeso la frequenza della scuola in presenza a causa della pandemia da Covid-19.
Il successivo Decreto-legge del 19 aprile 2020 n. 34 (cosiddetto Decreto “Rilancio”) ha confermato il bonus in questione, ma ha aumentato l’importo dell’agevolazione.
Uno dei dubbi in merito al bonus è se possa essere percepito anche dal genitore che lavora in smart working e se vi siano limiti di reddito oltre ai quali non si avrebbe diritto al sostegno.
In aiuto della normativa è arrivata la circolare dell’Inps n. 44 del 24 marzo 2020 che ha indicato le istruzioni operative.
Ma andiamo con ordine e chiariamo subito cos’è il bonus “baby-sitter”.
Indice:
Cos’è il bonus baby-sitter?
Il novellato comma 8 dell’art. 23 del Decreto “Cura Italia” (così come è stato modificato dal DL “Rilancio) recita: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi i baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (…), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia (…) è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (…)”.
Va aggiunto che nel caso di nuclei familiari con un minore disabile, il limite di età dei 12 anni non deve essere considerato.
Il bonus baby-sitting deve essere richiesto all’Inps con apposita domanda e viene erogato dall’istituto tramite il Libretto di Famiglia.
Nel caso di iscrizione comprovata del figlio a un centro estivo oppure ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, il bonus viene erogato direttamente al genitore richiedente.
L’ammontare del Bonus baby-sitter
Con il “Cura Italia” l’ammontare del beneficio era di 600 euro, mentre con il Decreto “Rilancio” è stato aumentato fino a 1.200 euro.
Esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus era di 1.000 euro poi aumentato fino a 2.000 euro.
Chi può percepire il bonus baby-sitter
Il bonus baby-sitter può essere richiesto da tutti i genitori lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi che abbiano figli di età interiore agli 11 anni. Nel caso di figli con disabilità, non vi è alcun limite di età.
In base alla circolare citata dell’Inps possono usufruire del sostegno anche i lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Sono, infine, ammessi al bonus anche i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, ma iscritti alle casse professionali, “subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari”.
Sono, viceversa, esclusi dal bonus:
• I nuclei familiari in cui l’altro genitore (rispetto a quello richiedente) sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.);
• I nuclei familiari in cui l’altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
• I nuclei familiari che hanno già percepito il bonus asilo nido;
• I nuclei familiari in cui uno dei genitori abbia optato di usufruire del congedo retribuito al 50%.
Lavoratori in smart working e limiti di reddito
Nella circolare dell’Inps n. 44 del 24 marzo 2020 sono espressamente escluse alcune categorie di genitori (elencati nel paragrafo precedente).
Nulla viene detto in merito ai lavoratori in smart working, né nella normativa del DL “Cura Italia” e del DL “Rilancio”, né nella circolare dell’Istituto di previdenza.
Dunque, se l’altro genitore non rientra nei casi di esclusione sopra elencati, il genitore richiedente può ottenere il bonus baby-sitter anche se si avvale del lavoro agile. Con il sostegno erogato dall’Inps, il genitore richiedente potrà avvalersi di servizi di baby-sitting grazie al bonus, a patto che il baby-sitter non sia convivente (ad esempio l’altro genitore).
Inoltre, sia nella normativa che nella circolare non si fa riferimento ad alcun limite di reddito. Dunque, il bonus, a condizione di rispettare i requisiti previsti, può essere richiesto indipendentemente dal reddito percepito.
Come ottenere il bonus baby-sitter
Per ottenere il bonus baby-sitter è necessario presentare un’apposita domanda all’Inps avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
1. Sito Inps: tramite il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
2. Contact center chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
3. Patronati attraverso i loro servizi offerti gratuitamente.
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