Bonus commercianti, anche per attività cessate nel 2017 e 2018


Esteso anche agli anni 2017 e 2018 l’indennizzo per i commercianti che devono chiudere la loro attività prima di raggiungere l’età pensionabile
Bonus commercianti, anche per attività cessate nel 2017 e 2018


Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’Inps fornisce le indicazioni relative alle domande di “indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale” per i soggetti che cessano la loro attività in prossimità della pensione, il cosiddetto “Bonus commercianti”.

Introdotto inizialmente in via temporanea e ora diventato una misura strutturale, il bonus commercianti è stato, inoltre, esteso a una platea più ampia. Infatti, l’indennizzo è destinato anche a coloro che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018.

Ma cos’è il bonus commercianti? Chi può ottenerlo e come funziona?

 

 

 

Cos’è il bonus commercianti

Il bonus commercianti è un indennizzo erogato dall’Inps ai commercianti che hanno chiuso la loro attività commerciale senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’indennizzo è stato introdotto inizialmente in maniera temporanea con il D.lg. 28 marzo 1996, n. 207, ma dal 1° gennaio 2019 è diventato una misura strutturale con la Legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 283 e 284, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il bonus, reso stabile, è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è erogato ai beneficiari nei limiti delle risorse presenti nel Fondo istituito presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

 

 

Estensione del bonus commercianti

Il Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 (“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”) convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, contiene la norma che estende il diritto all’indennizzo anche ai commercianti che hanno chiuso definitivamente la loro attività negli anni 2017 e 2018.
Tale norma è l’art. 11-ter e prescrive che “al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.

In altre parole, l’art. 11-ter del DL 101/2019 stabilisce che a partire dal 3 novembre 2019 possono richiedere l’indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale anche coloro che hanno chiuso la loro impresa dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Anche per loro, però, vigono le stesse condizioni e requisiti di presentazione della domanda, dettati dalla normativa in merito disciplinata dalla Legge di Bilancio 2019.

In conseguenza dell’ampliamento dei beneficiari del bonus commercianti, l’Inps comunica (nella circolare n. 4 del 13 gennaio 2020) che le domande di indennizzo “presentate e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati”.

 

 

Attività beneficiarie del bonus commercianti

I soggetti che possono presentare all’Inps la domanda di indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale devono svolgere determinate attività individuate dalla normativa, ovvero:

•    attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

•    attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori;

•    gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;

•    gli agenti e rappresentanti di commercio.

 

 

I requisiti legati alla cessazione attività

 

Un primo requisito essenziale per poter usufruire del bonus e legato allo svolgimento dell’attività è l’iscrizione alla Gestione IVS commercianti dell’Inps da almeno 5 anni.

Oltre a tale condizione è necessario che l’attività svolta dal commerciante o dall’agente di commercio sia “definitivamente” cessata. Ciò significa che chi presenta domanda non deve svolgere nessun altro tipo di attività lavorativa autonoma, subordinata od occasionale che sia.

La cessazione definitiva dell’attività deve essere provata da:

•    Cancellazione dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;

•    Cancellazione dell’attività dal registro REC per chi svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

•    Consegna al Comune di competenza della licenza per lo svolgimento di attività commerciale al minuto in sede fissa e per l’attività di somministrazione.

 

 

I requisiti anagrafici dei soggetti beneficiari

Accanto ai requisiti legati alla tipologia di attività e alle condizioni di chiusura attività, devono essere rispettati anche specifici requisiti anagrafici.

Infatti, il beneficio è rivolto ai commercianti prossimi alla pensione, ovvero coloro ai quali mancano ancora tre anni per poter raggiungere l’età pensionabile.

Quindi, al momento della cessazione dell’attività come commerciante o come agente di commercio, il beneficiario deve:

- avere un’età minima di 62 anni per gli uomini;

- avere un’età minima di 57 anni per le donne.

 

 

A quanto ammonta il bonus commercianti

L’ammontare dell’indennizzo è pari a 513,01 euro mensili, ovvero pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Il bonus è erogato fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di tre anni.

Il sostegno economico è erogato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Inps, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni sopra elencate.

 

 

Come presentare la domanda

La domanda per ottenere l’indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica tramite il servizio “Domanda indennità commercianti” del portale.

In alternativa è possibile rivolgersi ai Patronati o ai soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS.

 

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