Bonus facciate: sì alle pareti laterali anche se parzialmente visibili

Si può usufruire del bonus facciate sulle pareti laterali dell’edificio anche quando queste sono solo parzialmente visibili dalla strada o dal suolo pubblico.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 59 del 28 gennaio 2021.
L’istante è residente in un appartamento di un condominio ubicato in zona “B” che ha intenzione di eseguire alcuni lavori di ripristino dell'intonaco e dei frontalini dei poggioli.
L’edificio è composto da cinque piani e, dalla strada pubblica, sono visibili solo tre lati: quello frontale e i due laterali. Non è, però, visibile, il piano terra delle due facciate laterali condominiali.
L'istante, dunque, ha chiesto all’amministrazione fiscale se, nonostante la non totale visibilità delle due facciate laterali, le spese per il restauro delle due pareti possano essere ammesse al beneficio fiscale del bonus facciate.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate muove i passi dall’illustrazione della normativa di riferimento, ovvero l'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge diBilancio 2020).
La manovra 2020, infatti, ha introdotto per la prima volta il cosiddetto “Bonus facciate” che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell'anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
La misura, inoltre, è stata modificata dall'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) che ha ammesso la possibilità, per il committente, di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito in alternativa della detrazione del credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il bonus in questione si differenzia in parte dagli altri benefici edilizi poiché:
• la percentuale di detrazione è più alta (ad esclusione del Superbonus 110% e Sismabonus), pari al 90%;
• non è previsto un tetto massimo di spesa;
• le spese ammesse riguardano sia i lavori straordinari che quelli ordinari.
Inoltre, in base al comma 222 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dell’anno di sostenimento delle spese.
In merito alla tipologia di interventi ammessi, la normativa cita “esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Nella circolare 2/E del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Sempre nella stessa circolare, l’amministrazione fiscale ha poi affermato come l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che siano ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".
Non sono ammesse, al contrario, le spese sostenute per lavori effettuati sulle facciate interne dell'edificio (come le superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, ecc…), a meno che non siano anch’esse visibili dalla strada o da suolo pubblico.
Ritornando al caso specifico, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le spese per gli interventi sulle pareti laterali sono ammesse al bonus facciate, anche se parzialmente visibili (nella concreta fattispecie sono visibili 4 piani sui 5 totali), mentre sono escluse le spese riguardanti le facciate interne (sempre che non siano visibili da strada o da suolo pubblico).
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