Bonus pubblicità 2020: credito imposta del 30% su tutte le spese
Tra le diverse misure di sostegno alle imprese contenute nel Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (meglio noto come DL “Cura Italia”, è stata prevista una modifica al “bonus pubblicità” allargando le possibilità di ottenerlo.
Infatti, limitatamente per l’anno 2020 l’agevolazione riguarderà il 30% del totale degli investimenti e non solo la parte incrementale rispetto all’anno precedente.
Il bonus pubblicità è stato introdotto con l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.
Con l’art. 98 del D.L. “Cura Italia” è stato introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 57 citato che recita: “Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti…”.
Ma vediamo cos’è il bonus pubblicità così come inntrodotto inizialmente e come poi è stato modificato dal D.L. “Cura Italia”.
Indice:
Bonus pubblicità: introduzione iniziale
Il Bonus pubblicità è stato introdotto per la prima volta tre anni fa con l’art. 57-bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e modificato dall'art. 4 del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017).
L’agevolazione consiste in un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (rispetto all’anno precedente) di almeno l’1%.
L’aliquota del credito di imposta è pari al 75% sulla quota incrementale, ovvero delle maggiori spese in pubblicità rispetto all’anno precedente aumentate di almeno l’1%.
Per le micro, piccole e medie imprese e per le start up innovative era inizialmente prevista un’aliquota maggiorata del credito di imposta pari al 90%. Ma tale maggiorazione è stata successivamente eliminata con il D.L. n. 59/2019 (convertito dalla Legge n. 81/2019).
Questo è ciò che prevede normalmente il bonus pubblicità. Ora vediamo come è cambiato con il Decreto-Legge “Cura Italia” e limitatamente per il 2020.
Bonus pubblicità: le modifiche del “Cura Italia”
A causa della pandemia da Covid-19, il Governo Conte ha varato il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”) che contiene misure di sostegno per le impese e le famiglie.
Tra queste, appunto, all’art. 98, vi è una modifica alla consueta agevolazione del “bonus pubblicità”.
A differenza degli scorsi anni, e solo per quest’anno, il credito di imposta usufruibile sulle spese in pubblicità è pari al 30% ed è calcolato sul totale delle spese e non solo sulla parte incrementale rispetto al 2019 superiore all’1%.
A usufruire del bonus sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno effettuato spese incrementali in pubblicità.
Per il 2020, però, sono ammessi anche coloro che sostengono spese inferiori rispetto al 2019 o che non hanno speso affatto nell’anno precedente. Stesso vale per chi apre un’attività nel 2020.
Nulla cambia, invece, rispetto alla tipologia di investimenti ammessi.
Investimenti pubblicitari ammessi al bonus
Gli investimenti incrementali sostenuti dalle imprese, dai professionisti e dagli enti non commerciali che sono ammessi per l’ottenimento del credito di imposta sono quelli effettuati tramite:
• Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali, analogiche e digitali iscritte nel registro degli operatori di comunicazioni;
• La carta stampata: quotidiani e periodici in formato cartaceo o digitale (che offrono anche abbonamenti a pagamento), iscritti nel registro degli operatori di comunicazioni oppure presso il Tribunale competente, e dotati di direttore responsabile;
• Siti web delle agenzie di stampa sempre iscritte nel registro degli operatori di comunicazioni oppure presso il Tribunale competente, e dotate di direttore responsabile.
Restano, al contrario, escluse dal beneficio le spese pubblicitarie effettuate tramite cartellonistica, volantini, affissioni, pubblicità su vetture e simili, pubblicità su schermi cinematografici e tramite i social network e piattaforme online.
Modalità e presentazione delle domande
Nulla cambia rispetto alle modalità di presentazione delle domande che dovranno essere inviate in maniera telematica, in base a quanto indicato dall’art. 5 del Dpcm 90/2018, dal 1° al 30 settembre 2020.
Infine, la norma inserita nel D.L. “Cura Italia” precisa che restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
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