Bonus vacanze, compresi anche i servizi balneari se inclusi nel pacchetto


In una circolare dell’AdE si chiarisce quando sono compresi anche i servizi balneari. Bonus usufruibile anche se si prenota tramite agenzie di viaggio e tour operator
Bonus vacanze, compresi anche i servizi balneari se inclusi nel pacchetto

Con la circolare 18/E del 3 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’utilizzo del bonus vacanze. In particolare, l’AdE specifica che i costi dei servizi accessori, come ad esempio quelli balneari (affitto di ombrellone e sdraio) possono essere conteggiati ai fini del bonus, a patto, però, che i costi per detti servizi siano inclusi fattura dello stesso fornitore turistico scelto.

Inoltre, la circolare chiarisce che il bonus è usufruibile anche se si prenota il viaggio tramite agenzia viaggi o tour operator.

 

 

 

Cos’è il bonus vacanze?

Il bonus vacanze è un’agevolazione introdotta con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come Decreto Rilancio), per dare ossigeno al settore turistico italiano pesantemente colpito economicamente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus è stato introdotto con l’articolo 176, che recita: «Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva».

L’incentivo è ottenibile:
•    Attraverso uno sconto in fattura emessa del fornitore del servizio turistico pari all’80%;
•    Attraverso una detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi per il restante 20%.

Il fornitore turistico, a sua volta, potrà ottenere il rimborso dello sconto applicato tramite un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, “con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari”.

Il bonus vacanze è utilizzabile per il pagamento di pacchetti turistici in una qualsiasi meta italiana ed è spendibile in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada nel periodo compreso tra il 1° luglio al 31 dicembre 2020.

 

 

A quanto ammonta il bonus vacanze?

L’importo del “Bonus vacanze” è parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare e alla soglia del valore ISEE del nucleo familiare. Ad ogni modo, il valore è compreso tra i 150 e i 500 euro per nuclo familiare.

Aspetto importante in merito è che il bonus può essere richiesto solamente da uno dei componenti della famiglia. In altre parole, due o più persone dello stesso nucleo familiare non possono richiedere il bonus.

Per avere maggiori informazioni potete leggere anche l’articolo “Bonus Vacanze 2020: a chi spetta, come funziona e come usufruirne”

 

 

I requisiti per ottenere il bonus vacanze

Il comma 3 dell’art. 176 del Decreto Rilancio specifica che condizioni da rispettare per poter usufruire del bonus sono:

a) avere un ISEE del nucleo familiare fino a 40 mila euro;
a) pagare le spese per il soggiorno e servizi in un’unica soluzione;
b) le spese devono essere documentate da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è specificato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del bonus;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

In merito all’ultimo punto, diverso discorso va fatto per le agenzie di viaggio e tour operator: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prenotazioni effettuate grazie alla loro intermediazione sono valide ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione.

 

 

Strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze

Nella circolare citata 18/E dell’Agenzia delle Entrate sono elencate le strutture presso le quali è possibile pernottare ottenendo il bonus vacanze. In generale, il documento di prassi fa riferimento “ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast».

Sono, dunque, quelle strutture che esercitano la loro attività ricompresa nella sezione 55 dei codici ATECO, ovvero: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande), colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. Sono, altresì, inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale.

Sono, invece, esclusi i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica in maniera non abituale.

Infine, un aspetto importante: dato che l’erogazione del bonus è facoltativa, è bene accertarsi che la struttura turistica prescelta conceda lo sconto in fattura.

 

 

Quando i servizi balneari sono inclusi

La citata circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus vacanze “non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore” (come per esempio i servizi balneari).

Sempre la circolare propone l’esempio di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA: i costi per la fruizione dei servizi balneari erogati da BETA si possono includere ai fini del bonus vacanze solo se tali costi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA.

 

 

Sconto anche per pagamenti tramite agenzie di viaggio e tour operator

Come già detto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come il bonus sia usufruibile anche se si prenota il viaggio tramite agenzia viaggi o tour operator. E’, al contrario, esclusa la possibilità di ottenere il bonus se si prenota e si paga tramite piattaforme online come Airbnb o booking.

 

 

Come richiedere il bonus

Come indicato, infine, nella circolare la richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE). Con le credenziale si deve accedere all’applicazione per smartphone denominata IO (l’App dei servizi pubblici), resa disponibile da PagoPA S.p.A.

Una volta entrati nell’App, si può richiedere il bonus dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020, a patto di rispettare i requisiti sopra elencati. In caso affermativo, si otterrà un codice univoco (e relativo QR) che potrà essere utilizzato per la fruizione del bonus.

 

 

Per approfondire l'argomento, potete leggere l'articolo “Bonus Vacanze 2020: a chi spetta, come funziona e come usufruirne”

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Consulenza fiscale e tributaria