Cappotto termico, ogni condomino può scegliere tra Bonus facciate e Super Ecobonus 110%


In merito agli interventi di isolamento termico a cappotto in un condominio, i singoli condomini possono scegliere autonomamente quale detrazione applicare
Cappotto termico, ogni condomino può scegliere tra Bonus facciate e Super Ecobonus 110%

I condomini di un condominio che esegue lavori di riqualificazione energetica attraverso l’isolamento termico con il sistema a cappotto, possono decidere di optare per le detrazioni del bonus facciate oppure quelle del super Ecobonus 110%, indipendentemente dalla scelta dei vicini.

Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020

Il caso in questione è stato sollevato da un amministratore e legale rappresentante di un condominio che ha intenzione di realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato.

Dato, però, che l’intervento edilizio rientra sia nella casistica per cui è possibile usufruire del bonus facciate, sia in quella per cui è possibile ottenere il super Ecobonus con aliquota al 110%, l’amministratore ha chiesto chiarimenti sulla possibilità, per ogni singolo condomino, di poter scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire oppure, viceversa, se la scelta deve essere fatta dall'assemblea condominiale vincolando tutti i residenti.

Inoltre, l’istante ha chiesto se, nel caso in cui ognuno possa decidere indipendentemente dagli altri condomini:
- ciascuno possa optare per la cessione del credito;
- con quale modalità vadano comunicati i dati relativi a ciascun condomino;
- quale tipologia di "bonifico parlante" dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.

 

Bonus facciate o Super ecobonus 110%?

Sul punto, occorre prendere a riferimento la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi dal 219 al 223) che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 % delle spese sostenute nel 2020 (e senza tetto massimo di spesa) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM n. 1444/1968). La detrazione è poi da ripartire in dieci quote annuali e costanti.

Per usufruire del bonus facciate, è necessario che gli interventi riguardino esclusivamente la "struttura opaca verticale" e non le "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio (come, ad esempio lastrici solari, tetti, ecc…). Però, per altri interventi di riqualificazione energetica che riguardino sempre l’esterno del fabbricato, è possibile usufruire anche dell’Ecobonus. Ne deriva una possibile sovrapposizione di agevolazione.

Sul punto, nella risoluzione si fa espressamente cenno alla circolare n. 2/E del 2020, che ha affrontato, tra gli altri, il tema della cumulabilità delle agevolazioni.

Nel paragrafo 6 della citata circolare, infatti, viene precisato che, in considerazione della possibile sovrapposizione dell'ambito oggettivo di applicazione del bonus facciate con l’ecobonus,il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In altri termini, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti”.

Detto ciò, in merito alla possibilità che ogni singolo condomino possa optare per una delle due agevolazioni in maniera indipendente dagli altri condomini, il parere dell’Agenzia delle Entrate è affermativo. Dunque, ciascun condomino può scegliere se usufruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, nel rispetto della parte di spesa a lui imputabile in base ai millesimi condominiali.

Infine, nella risoluzione si ricorda che se un condomino decide di avvalersi del Super Ecobonus 110% per sfruttare la cessione del credito o lo sconto in fattura, il DL 34/2020 ha stabilito che anche per il bonus facciate è possibile lo “sconto in fattura” da parte del fornitore fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso; il fornitore che ha eseguito i lavori, poi, potrà recuperare lo “sconto” sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, quali gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

 

Comunicazione dei dati

In merito alla modalità con la quale vadano comunicati i dati relativi a ciascun condomino, nella risoluzione si legge: “l'amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito”.

 

Quale “bonifico parlante”?

Infine, in merito alla tipologia di “bonifico parlante” debba essere utilizzato, l’agenzia fiscale ha sottolineato che i condomini (persone fisiche soggette all'IRPEF) sono tenuti al pagamento:

•    tramite bonifico bancario o postale;

•    indicando tra i dati: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale dell’impresa che effettua gli interventi edilizi.

Sempre da un punto di vista fiscale, nella risoluzione viene ricordato che sui bonifici effettuati, le banche, Poste Italiane SPA o gli altri istituti di pagamento autorizzati, devono applicare, al momento dell'accredito dei pagamenti, una ritenuta d'acconto pari all'8%.

 

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