Cartelle esattoriali, tasso d’interesse di mora ridotto
Dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora calcolati sugli importi delle cartelle esattoriali non pagate e che decorrono a partire dal 60esimo giorno dalla notifica saranno più ridotti.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore, con un recente provvedimento del 23 maggio 2019, ha disposto che a partire da luglio il tasso di interesse di mora da applicare per i mancati versamenti delle cartelle esattoriali dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella stessa passa dall’attuale 3,01% al 2,68% su base annua.
Come viene deciso il tasso di mora sulle cartelle esattoriali
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (così come modificato dal Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70, articolo 7) prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2 (60 giorni, Ndr), sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Inoltre, l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 disciplina che: “(…) Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (la norma precedentemente esposta, Ndr), si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.
Proprio in ottemperanza di tali norme, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha interpellato la “Banca d’Italia la quale, con la nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018 / 31.12.2018”.
Di qui, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui si fissa al ribasso e al 2,68% il tasso di mora da pagare sugli importi delle cartelle esattoriali non pagate dopo 60 giorni dalla notifica delle stesse.
Articolo del: