Case di lusso, sottotetti e seminterrati compresi nel calcolo


I sottotetti e i seminterrati devono essere conteggiati nel calcolo della superficie dell’abitazione ai fini dell’agevolazione “prima casa”
Case di lusso, sottotetti e seminterrati compresi nel calcolo

I sottotetti e i seminterrati devono essere conteggiati nel calcolo della superficie dell’abitazione ai fini dell’agevolazione "prima casa". Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione nella sentenza del Sentenza 26 gennaio 2018, n. 2010.

Il caso che ha portato gli Ermellini alla suddetta decisione è quello di un uomo che ha acquistato una villa ubicata in Emilia Romagna usufruendo dei vantaggi della "prima casa". L’Agenzia delle Entrate, però, richiedeva all’acquirente il versamento in misura intera delle imposte di registro, ipotecarie e catastali poiché la superficie dell’immobile, comprensiva di sottotetto e seminterrato, risultava essere superiore ai 240 mq, soglia oltre la quale un’unità immobiliare risulta essere "casa di lusso" e non avrebbe diritto all’agevolazione "prima casa".

In base al decreto del 2 agosto 1969 (Ministero dei Lavori Pubblici) recante le "Caratteristiche delle abitazioni di lusso", sono tali "le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)". La norma non fa alcun riferimento ai sottotetti e ai seminterrati, dovendo questi, così, essere ricompresi nel computo della superficie dell’abitazione.

Rifacendosi al citato decreto, i supremi giudici hanno ribaltato le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna e della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che, al contrario, avevano dato ragione al proprietario dell’immobile.

I giudici hanno affermato come, da una parte, per calcolare la superficie di un’unità immobiliare non ci si deve discostare dalla "tassatività dell’elencazione dei locali da escludere dal computo della superficie dell’immobile indicati nell’art. 6, d.m. 2 agosto 1969" (balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), e dall’altro che, ai fini del beneficio prima casa, "occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito "dell’abitabilità" dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione (...)".
I giudici, richiamando un’altra sentenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. trib. n. 1087 del 2012; n.25674 del 2013), hanno ribadito che la "superficie utile complessiva, non può restrittivamente identificarsi nella sola "superficie abitabile".

Del resto, anche in un’altra recente sentenza della Suprema Corte (sentenza 10807/2016), si afferma che anche i piani seminterrati non abitabili devono essere ricompresi nel calcolo della superficie utile della casa.

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